stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 317

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-6-1996
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche; 
  Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C della  legge  22  febbraio
1994, n. 146; 
  Vista la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27 novembre  1992,
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; 
  Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; 
  Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione  del  13  febbraio
1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della
ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine; 
  Tenuto conto del regolamento CEE  3508/92,  del  Consiglio  del  27
novembre 1992, che istituisce un  sistema  integrato  di  gestione  e
controllo di taluni regimi  di  aiuti  comunitari  e  in  particolare
dell'art. 5; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1996; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Finalita' e definizioni 
  1.   Il   presente   regolamento   stabilisce   le   modalita'   di
identificazione e registrazione  degli  animali  e  sostituisce  ogni
altra modalita' di  identificazione  e  registrazione,  ivi  compresa
quella prescritta per gli scambi. 
  2. Il Ministero della sanita', a fini  sanitari  e  di  profilassi,
puo' stabilire che: 
    a) siano sottoposte ad  identificazione  e  registrazione  specie
animali diverse da quelle previste dal presente regolamento; 
    b) siano identificati individualmente gli  animali  delle  specie
sottoposte ad identificazione per azienda; 
    c) siano inseriti nel codice di  identificazione  nuovi  elementi
attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni. 
  3. Il presente regolamento si  applica  fatti  salvi  la  decisione
89/153/CEE, della  Commissione  del  13  febbraio  1989,  il  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e  tenendo  conto  dell'art.  5  del
regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992. 
  4. La Commissione europea, le autorita'  competenti  e  l'autorita'
preposta al controllo dell'applicazione del regolamento  CEE  3508/92
possono accedere a tutte le informazioni derivanti  dall'applicazione
del presente regolamento. 
  5.  Ai  fini  del  presente   regolamento   valgono   le   seguenti
definizioni: 
    a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30  aprile  1976,
n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1992,  n.  556,   e
successive modifiche, che sono attualmente quelli  appartenenti  alle
specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina; 
    b)  azienda:  qualsiasi  stabilimento  agricolo,  costruzione   o
allevamento all'aria aperta o altro luogo in  cui  gli  animali  sono
tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di  sosta  e
mercati; 
    c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica  responsabile,
anche temporaneamente, di animali; 
    d) autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita'
cui siano delegate le funzioni in materia  di  profilassi  e  polizia
veterinaria ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
successive modifiche; 
    e) scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; 
    f)   marchio   di   identificazione:   contrassegno   auricolare,
tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale  senza  comprometterne
il benessere, che consenta di identificare l'animale e  l'azienda  di
origine. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  prevede  che  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possano
          essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  81, riguarda le norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari.
             -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  416,  riguarda le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 1993.
             - L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita:
             "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie in via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge n. 86 del 1989.
             2.  Gli  schemi  di  regolamento  per l'attuazione delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9
          marzo  1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3 della
          presente legge".
             - L'art. 30 della suddetta legge cosi' recita:
             "Art.  30   (Identificazione   e   registrazione   degli
          animali).  - 1.  L'attuazione della direttiva del Consiglio
          92/102/CEE,   relativa   alla   identificazione   e    alla
          registrazione  degli  animali,  sara' informata ai seguenti
          criteri:
               a) coordinare la legislazione vigente  in  materia  di
          anagrafe  del  bestiame e, piu' in generale, di obblighi di
          registrazione posti a carico degli allevamenti;
               b) disciplinare la tenuta  dei  registri  in  modo  da
          garantire   la   semplificazione  degli  adempimenti  e  lo
          snellimento delle procedure, anche attraverso  lo  sviluppo
          di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di
          controllo".
             - L'allegato C della suddetta legge cosi' recita:
                                                          "ALLEGATO C
                                                    (art. 4, comma 1)
                            ELENCO DELLE DIRETTIVE
                        DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
             89/360/CEE: direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989,
          che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le
          zone  amministrative  e l'abolizione dell'esame sierologico
          per la brucellosi per taluni tipi di suini.
             89/392/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative alle macchine.
             91/269/CEE: direttiva della Commissione, del  30  aprile
          1991,   che   adegua   al  processo  tecnico  la  direttiva
          82/130/CEE  del  Consiglio  riguardante  il  ravvicinamento
          delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
          elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  in  atmosfera
          potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
             91/342/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991,
          che   modifica    la    direttiva    83/643/CEE    relativa
          all'agevolazione  dei  controlli  fisici e delle formalita'
          amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
             91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991,
          che  modifica  la  direttiva  89/392/CEE   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alle macchine.
             91/440/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991,
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
             91/499/CEE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991,
          che modifica la  direttiva  64/432/CEE  in  relazione  alla
          diagnosi  della  brucellosi  bovina  e della leucosi bovina
          enzootica.
             91/672/CEE: direttiva del  Consiglio,  del  16  dicembre
          1991,   sul   riconoscimento   reciproco   dei  certificati
          nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e
          di persone nel settore della navigazione interna.
             91/685/CEE: direttiva del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          1991,  recante  modifica  della  direttiva  80/217/CEE  che
          stabilisce misure comunitarie  di  lotta  contro  la  peste
          suina classica.
             91/687/CEE:  direttiva  del  Consiglio, dell'11 dicembre
          1991, che modifica le direttive  64/432/CEE,  72/461/CEE  e
          80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la
          peste suina classica.
             92/33/CEE:  direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992,
          relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi
          e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
          delle sementi.
             92/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 28 aprile  1992,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti.
             92/35/CEE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992,
          che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro
          la peste equina.
             92/40/CEE: direttiva del Consiglio, del 19 maggio  1992,
          che  istituisce  delle  misure  comunitarie di lotta contro
          l'influenza aviaria.
             92/42/CEE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio  1992,
          concernente  i requisiti di rendimento per le nuove caldaie
          ad  acqua  calda  alimentate  con  combustibili  liquidi  o
          gassosi.
             92/43/CEE:  direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992,
          relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali   e
          seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
             92/45/CEE:  direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,
          relativa ai problemi sanitari e  di  polizia  sanitaria  in
          materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione
          delle relative carni.
             92/46/CEE:  direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,
          che stabilisce le norme sanitarie per la  produzione  e  la
          commercializzazione  di  latte  crudo,  di  latte  trattato
          termicamente e di prodotti a base di latte.
             92/47/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno  1992,
          relativa  alla concessione di deroghe temporanee e limitate
          alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in  materia
          di  produzione  e  immissione  sul  mercato  di  latte e di
          prodotti a base di latte.
             92/66/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 luglio  1992,
          che  istituisce  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la
          malattia di Newcastle.
             92/75/CEE: direttiva del  Consiglio,  del  22  settembre
          1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
          altre   risorse   degli   apparecchi   domestici,  mediante
          l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relative   ai
          prodotti.
             92/90/CEE:  direttiva  della Commissione, del 3 novembre
          1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono  sottoposti
          i  produttori  e  gli  importatori  di  vegetali,  prodotti
          vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per  la
          loro registrazione.
             92/102/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del 27 novembre
          1992, relativa  all'identificazione  e  alla  registrazione
          degli animali.
             92/105/CEE:  direttiva della Commissione, del 3 dicembre
          1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti
          delle piante da utilizzare per il trasporto di  determinati
          vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della
          Comunita'  e che stabilisce le procedure per il rilascio di
          tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la
          loro sostituzione.
             92/110/CEE: direttiva del  Consiglio,  del  14  dicembre
          1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa
          i  requisiti  relativi alla produzione ed agli scambi delle
          carni macinate, delle carni in pezzi di  peso  inferiore  a
          cento grammi e delle preparazioni di carni.
             92/116/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del 17 dicembre
          1992, che  modifica  e  aggiorna  la  direttiva  71/118/CEE
          relativa  a problemi sanitari in materia di scambi di carni
          fresche di volatili da cortile.
             92/117/CEE: direttiva del  Consiglio,  del  17  dicembre
          1992,  riguardante  le  misure  di protezione dalle zoonosi
          specifiche e la lotta  contro  agenti  zoonotici  specifici
          negli  animali e nei prodotti di origine animale allo scopo
          di  evitare   focolai   di   infezioni   e   intossicazioni
          alimentari.
             92/119/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del 17 dicembre
          1992, che introduce misure generali di lotta contro  alcune
          malattie  degli  animali  nonche'  misure specifiche per la
          malattia vescicolare dei suini.
             92/120/CEE: direttiva del  Consiglio,  del  17  dicembre
          1992,  relativa  alla  concessione  di deroghe temporanee e
          limitate alle norme sanitarie specifiche per la  produzione
          e  la  commercializzazione  di  alcuni  prodotti di origine
          animale.
             93/44/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno  1993,
          che   modifica   la  direttiva  89/392/CEE  concernente  il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative alle macchine.
             93/68/CEE:  direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993,
          che  modifica  le  direttive   del   Consiglio   87/404/CEE
          (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei
          giocattoli),    89/106/CEE   (prodotti   da   costruzione),
          89/336/CEE  (compatibilita'  elettromagnetica),  89/392/CEE
          (macchine),    89/686/CEE    (dispositivi   di   protezione
          individuale),   90/384/CEE   (strumenti   per   pesare    a
          funzionamento   non  automatico),  90/385/CEE  (dispositivi
          impiantabili  attivi),  90/396/CEE  (apparecchi   a   gas),
          91/263/CEE        (apparecchiature       terminali       di
          telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda
          alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e  73/23/CEE
          (materiale  elettrico  destinato  ad essere adoperato entro
          taluni limiti di tensione)".
             - La direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27  novembre
          1992  e'  pubblicata  in  G.U.C.E.  n. L 355 del 5 dicembre
          1992.
             - La legge 30 aprile 1976, n.  397,  riguarda  le  norme
          sanitarie  sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
          Stati membri della Comunita' economica europea.
             -  Il  D.Lgs.  27  gennaio  1992,   n.   118,   riguarda
          l'attuazione  delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE,
          n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n.  88/299/CEE  relative  al
          divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad azione
          ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali,
          nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni
          fresche.
             - Per quanto concerne il D.L. 30 gennaio  1993,  n.  28,
          vedi note all'art. 1.
             -  Il  D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, riguarda l'attuazione
          delle   direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE    relative
          all'organizzazione  dei  controlli veterinari su prodotti e
          animali in provenienza da paesi terzi  e  introdotti  nella
          Comunita' europea.
             -  La  decisione  89/153/CEE  della  Commissione  del 13
          febbraio 1989, pubblicata in G.U.C.E. n. L 59 del  2  marzo
          1989,  concerne  la  correlazione dei campioni prelevati ai
          fini  della  ricerca  dei  residui  con  gli   animali   ed
          allevamenti di origine.
             -  Per  quanto  concerne  il  regolamento CE 3508/92 del
          Consiglio del 27 novembre 1992, vedi note all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             -  Per quanto concerne la decisione 89/153/CEE vedi note
          alle premesse.
             - Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93,  concerne  l'attuazione
          delle    direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
          all'organizzazione dei controlli veterinari su  prodotti  e
          animali  in  provenienza  da Paesi terzi e introdotti nella
          Comunita' europea.
             - Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio  del  27
          novembre 1992 istituisce un sistema integrato di gestione e
          di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, l'art. 5
          del suddetto regolamento cosi' recita:
             "Art.   5.   -   Il  sistema  di  identificazione  e  di
          registrazione degli animali considerati per la  concessione
          di   un  aiuto  soggetto  alle  disposizioni  del  presente
          regolamento e' stabilito conformemente agli articoli 4,  5,
          6 e 8 della direttiva 92/102/CEE".
             -  La  legge  30  aprile 1976, n. 397, concerne le norme
          sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli  altri
          Stati membri della Comunita' economica europea.
             -  Il  D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  556, concerne il
          regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva  91/68/CEE
          relativa  alle condizioni di polizia sanitaria da applicare
          negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
             -  La  legge  23  dicembre  1978,   n.   833,   concerne
          l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
             -   Il   D.Lgs.   30   gennaio  1993,  n.  28,  concerne
          l'attuazione  delle  direttive  89/662/CEE   e   90/425/CEE
          relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
          animali vivi e su prodotti di origine  animale  applicabili
          negli scambi intracomunitari. L'art. 2 del suddetto decreto
          cosi' recita:
             "Art.  2.  -  1. Ai fini del presente decreto si intende
          per:
               a) 'controllo veterinario': qualsiasi controllo fisico
          e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti o  gli
          animali   di   cui   all'art.   1  mirante  direttamente  o
          indirettamente  a  garantire  la  protezione  della  salute
          pubblica o della salute animale;
               b)   'scambi':   scambi  tra  Stati  membri  ai  sensi
          dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;
               c) 'stabilimento': qualsiasi azienda  autorizzata  che
          effettui  la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei
          prodotti di cui all'art. 1;
               d) 'azienda': il complesso agricolo e  la  stalla  del
          commerciante  nei quali sono tenuti o allevati abitualmente
          gli animali di cui agli allegati A e  B  nonche',  per  gli
          equini,  l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o
          in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono  tenuti
          o  allevati  abitualmente equini indipendentemente dal loro
          impiego;
               e) 'centro o organismo': qualsiasi azienda effettui la
          produzione,   lo   stoccaggio,   il   trattamento   o    la
          manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;
               f) 'autorita' competente': Il Ministero della sanita',
          o  quello  individuato  ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
               g)  'veterinario  ufficiale':  il  medico  veterinario
          dipendente  dal  Ministero  della  sanita' o dall'autorita'
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 614".