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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 554

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonchè per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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Testo in vigore dal:  30-12-1995 al: 27-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Commissione centrale per la riscossione unificata
dei contributi in agricoltura
1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.
3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.