stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-10-1993

Art. 15

Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.
2. La decisione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 12, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), è il seguente:
Art. 12. - Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati una commissione della quale fanno parte:
a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;
b) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un funzionario delegato dal presidente della cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
d) due funzionari, di cui uno delegato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'ufficio tecnico erariale;
e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
Il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della commissione con voto consultivo.
Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia.
Questi partecipano alle riunioni della commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della commissione.
I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione".