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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  8-10-1993

Art. 10

Ricorsi in materia di accertamento contributivo
1. Contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU entro trenta giorni dalla data della notifica.
2. La decisione della commissione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.