stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1994, n. 723

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-12-1994 al: 27-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 28 febbraio 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vi gore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.