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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1994, n. 723

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1995)
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Testo in vigore dal: 29-12-1994
al: 27-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni legislative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica
  1.  I  termini  previsti  dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989,   n.   289,   concernenti   la  definizione  dei  programmi  di
impiantistica  sportiva,  sono prorogati al 28 febbraio 1995. I mutui
sono  concessi  dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la  copertura  del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'articolo  27,  comma  3,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I
mutui  a  favore  di  enti  locali  sono  assistiti,  a  carico dello
stanziamento  suddetto,  dalla  contribuzione  pari  ad  una  rata di
ammortamento  costante  annua posticipata al 6 per cento, comprensiva
di  capitale  e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata
di  ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di
altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti
dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
  2.  Sono  attribuite  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le
competenze   statali   in  materia  di  impiantistica  sportiva  gia'
appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
  3.  Le  regioni  e le province autonome continuano ad assicurare le
necessarie    risorse   per   il   funzionamento   delle   rispettive
organizzazioni   turistiche   anche   ai   sensi  del  settimo  comma
dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
  4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili
alla  data di entrata in vi gore del presente decreto, possono essere
riutilizzate  nel  termine  del 31 dicembre 1994, secondo le medesime
modalita'  indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine,
e  con  le  medesime  procedure,  potra'  essere disposta una diversa
destinazione dei relativi mutui, ancorche' gia' concessi.