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LEGGE 7 agosto 1989, n. 289

Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.

note: Entrata in vigore della legge: 31/8/1989
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Testo in vigore dal:  31-8-1989

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1- ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano è trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 1- ter, del decreto-legge n. 2/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65/1987, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 22/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988, è il seguente:
"1-ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante".
- Il testo dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 1295/1957 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), così come modificato dall'art. 2 della legge n. 50/1983, è il seguente:
"Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:
federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;
società ed assicurazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.;
enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.;
società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro".