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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1989)
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Testo in vigore dal:  3-1-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto è costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.