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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 556

Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centroeuropea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 1994, n. 126 (in G.U. 26/02/1994, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  31-12-1993 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la organizzazione e di assicurare i necessari finanziamenti in relazione alla presidenza italiana del Gruppo dei 7 Paesi più industrializzati, della Iniziativa centro-europea e della CSCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro- europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.
2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.
3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.
4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.
5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.