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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  12-12-1972
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Art. 47

(Carriera diplomatica)


I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.
I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonché l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.
L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 106. (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.
Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio".
I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.
Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970.
Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:
a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;
b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;
e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".
Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si Prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:
- riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
- compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore".
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748))
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È abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui a primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.
L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:
"Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli altari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.
Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.
Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.
Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".