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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  10-7-2010
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Art. 107

(Promozione al grado di consigliere di legazione)


Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96))
(31)
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari
indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due
((...))
nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; (23)
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto.
La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l'amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, commi 2 e 3) che " Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971."
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 ha disposto (con l'art. 17 comma 7) che "In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico."
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.LGS. 24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, ha disposto (con l'art. 17, comma 7-bis) che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale."