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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 556

Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centroeuropea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 1994, n. 126 (in G.U. 26/02/1994, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 31-12-1993
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
organizzazione e di assicurare i necessari finanziamenti in relazione
alla   presidenza   italiana   del   Gruppo   dei   7   Paesi    piu'
industrializzati, della Iniziativa centro-europea e della CSCE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica  e  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994  del  Gruppo
dei sette Paesi piu' industrializzati (G7) e dell'Iniziativa  centro-
europea, e' istituita con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,  di  concerto
con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  30
aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di  provvedere  a  tutti
gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e  le  direttive
per la realizzazione dei vertici. 
  2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non piu' di
tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli  affari
esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e
ministro plenipotenziario di prima classe, che  saranno  collocati  a
disposizione, con incarico, per tutta  la  durata  della  delegazione
stessa in deroga a quanto  previsto  e  in  aggiunta  al  contingente
fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,  n.  1077,  nonche'
non piu' di  quattro  dipendenti  di  qualifica  non  inferiore  alla
settima del Ministero degli  affari  esteri  e  non  piu'  di  cinque
funzionari appartenenti ad  altre  amministrazioni  in  posizione  di
fuori ruolo o di comando. 
  3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con  l'organizzazione
della presidenza italiana per  l'anno  1994  della  Conferenza  sulla
sicurezza e la  cooperazione  in  Europa  (CSCE),  e'  istituita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una  delegazione
incaricata di provvedere a tutte le attivita' necessarie. 
  4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non piu' di
tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli  affari
esteri,  di  cui  almeno  uno  con  la  qualifica  non  inferiore   a
consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a  disposizione,  con
incarico, per tutta la durata della delegazione stessa  in  deroga  a
quanto previsto e in aggiunta al  contingente  fissato  dall'articolo
111 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre  1970,  n.  1077,  nonche'  un  impiegato  del
Ministero degli  affari  esteri,  di  qualifica  non  inferiore  alla
settima,  e  non  piu'  di  tre  dipendenti  appartenenti  ad   altre
amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. 
  5. Ai componenti delle delegazioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  quarto,  quinto  e
sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.