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LEGGE 3 dicembre 1993, n. 500

Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Ateneo.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-1993 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'Università di Pisa è concesso un contributo straordinario fino a lire tre miliardi per l'anno 1993 finalizzato alla organizzazione di mostre, congressi e convegni, al recupero, al restauro, al riordino di materiale storico, archivistico e museografico, all'arricchimento di biblioteche, nonché all'attribuzione di premi a studiosi e giovani laureati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Università di Pisa, che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1993, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale.
All'erogazione del contributo, che non potrà superare i tre miliardi di lire, si provvede, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 309/1968 reca: "Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione".