stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 dicembre 1993, n. 500

Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Ateneo.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 22-12-1993
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'Universita' di Pisa e' concesso un contributo  straordinario
fino  a  lire  tre  miliardi  per  l'anno   1993   finalizzato   alla
organizzazione di mostre,  congressi  e  convegni,  al  recupero,  al
restauro,  al  riordino  di   materiale   storico,   archivistico   e
museografico,    all'arricchimento    di     biblioteche,     nonche'
all'attribuzione di premi a studiosi e giovani laureati. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si  fa
fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e  privati,
italiani e stranieri, ai sensi della legge 18  marzo  1968,  n.  309,
delle monete di serie speciale celebrative del 650 anniversario della
fondazione dell'Universita' di  Pisa,  che  saranno  emesse,  secondo
programma, nell'anno 1993, al netto delle spese di  produzione  e  di
quelle conseguenti all'accensione del relativo  debito  patrimoniale.
All'erogazione del contributo, che non potra' superare i tre miliardi
di  lire,  si   provvede,   comunque,   nei   limiti   dei   proventi
effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n. 309/1968 reca: "Norme per l'adeguamento
          dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione".