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LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Il Ministro per il tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.