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LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, ed entro i limiti
quantitativi  che  nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca puo'
essere  autorizzata  a fornire monete nazionali, anche di determinata
fabbricazione   o   di  speciale  scelta,  confezionate  in  appositi
contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
  Il  Ministro per il tesoro puo' autorizzare la Zecca ad allestire o
partecipare  ad  esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie,
monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.