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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 458

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1993)
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Testo in vigore dal:  26-11-1992 al: 24-1-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di affitti agrari, anche al fine di corrispondere alla favorevole valutazione espressa dalla Camera su analoghe iniziative parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
"Art. 4-bis. Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. - 1.
Il conduttore ha diritto, a parità di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2, ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o dalla diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto defi- nite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 45 della presente legge.
2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno.".