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LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

Norme sui contratti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  6-5-1982

Art. 4

(Rinnovazione tacita)


In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito.
La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.