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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 458

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1993)
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Testo in vigore dal: 26-11-1992
al: 24-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  affitti  agrari,  anche  al  fine   di
corrispondere alla favorevole valutazione espressa  dalla  Camera  su
analoghe iniziative parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, 
  "Art. 4-bis. Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.  -  1.
Il  conduttore  ha  diritto,  a  parita'  di  condizioni,  ad  essere
preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere  in
affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo  2,
ovvero, per gli altri  contratti  di  affitto,  ivi  compresi  quelli
aventi origine da conversione  dei  contratti  associativi  ai  sensi
dell'articolo 25, alla scadenza  prevista  dall'articolo  1  o  dalla
diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine  il  locatore  deve
comunicare  al  conduttore  le  offerte  ricevute,  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni  prima
della scadenza. 
Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di  affitto  defi-
nite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma 3  dell'articolo  23
della legge 11 febbraio 1971, n. 11,  come  sostituito  dal  comma  1
dell'articolo 45 della presente legge. 
   2. Il conduttore deve esercitare il diritto  di  prelazione  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 
   3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre  quando  il  conduttore
abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e  nei  casi  di
cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o  recesso
del conduttore ai sensi dell'articolo 5. 
   4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel  caso
in  cui  il  rapporto  contrattuale  tra  il  locatore  ed  il  nuovo
conduttore cessi comunque entro un anno.".