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LEGGE 30 luglio 1990, n. 209

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

note: Entrata in vigore della legge: 18/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1990)
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Testo in vigore dal: 20-2-1991
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   predispone   l'aggiornamento   del    piano    di
ristrutturazione  del  settore  bieticolo-saccarifero   di   cui   al
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. 
  2. L'aggiornamento del piano  deve  indicare  gli  obiettivi  e  le
azioni necessarie per il consolidamento  ed  il  miglioramento  della
bieticoltura e  dell'industria  di  trasformazione,  nonche'  per  lo
sviluppo delle attivita' agro-industriali alternative  o  integrative
di  quella  saccarifera,  nell'ambito  del  nuovo  quadro   economico
derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto  conto
delle esigenze delle aziende agricole  interessate,  dell'occupazione
agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero. 
  3. I piani specifici di intervento  di  cui  all'articolo  1  della
legge 19 dicembre 1983, n.  700,  nel  determinare  le  modalita'  di
ristrutturazione  delle  imprese  saccarifere  o  dei  singoli   rami
aziendali, indicano anche le modalita' di realizzazione di  attivita'
alternative o integrative. Gli  interventi  della  "Risanamento  agro
industriale zuccheri - RIBS  S.p.a."  devono  esaurirsi  nel  periodo
massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del  finanziamento
alla societa' interessata. (( Gli interventi, anche gia'  autorizzati
e con possibilita' di  rinegoziazione,  per  la  ristrutturazione  di
imprese  cui  partecipino  i  produttori  agricoli,  loro   organismi
associativi o societa' da essi costituite nonche'  gli  enti  di  cui
alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il  termine
di durata dei mutui accordati)). 
  ((3-bis.  Gli  interventi  di  cui  al  comma   3   devono   essere
prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino  i  produttori
agricoli o loro organismi associativi)). 
  4. Per le necessita' finanziarie derivanti dagli  interventi  della
RIBS  S.p.a.  ai  sensi  della  presente  legge  si   utilizzano   le
diponibilita'  del  Fondo  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,   del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Il  Fondo  ha  durata
corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma. ((
Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed  interessi,
relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono  egualmente
utilizzabili per le finalita' della presente legge )). 
  5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2  della  legge
19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS e'  autorizzata  a  promuovere  una
societa'  per  attivare  presso  l'ex  zuccherificio   di   Comacchio
(Ferrara) la produzione  di  sughi  di  barbabietole  destinati  alla
produzione sperimentale di bioetanolo  per  carburante  o  per  altri
composti ossigenati. La RIBS e'  anche  autorizzata  a  erogare  alla
societa'  i  contributi  in   conto   capitale   necessari   per   la
realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6. 
  (( 5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi  la  RIBS  S.p.a.  e'
autorizzata ad erogare contributi in misura  pari  al  30  per  cento
degli aumenti di capitale di  societa'  per  azioni  sottoscritti  da
organismi associativi di  produttori  agricoli  o  societa'  da  essi
costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza. ))
6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilita' del Fondo di
cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire  10  miliardi  per
ciascuno degli anni dal 1990 al 1992)). 
  7. Il termine temporale fissato  dall'articolo  14  della  legge  4
giugno 1984, n. 194, gia' prorogato dall'articolo 10, comma 3,  della
legge 8 novembre 1986, n. 752, e' differito al 31 dicembre  1990;  il
relativo onere, determinato in lire 3 miliardi,  e'  a  carico  degli
stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986
per l'anno 1990. 
  8. All'onere derivante dall'applicazione del comma  6  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel  settore
della produzione del bioetanolo da barbabietole". 
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SACCOMANDI, Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI