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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

note: Entrata in vigore della legge: 10/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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Testo in vigore dal:  10-1-1990 al: 4-6-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.
3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.
4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.
5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.
6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali.
La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.
10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.
11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente:
"Art. 6 (Strutture ricettive). - Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche carratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica".
- Il testo del settimo comma dell'art. 34 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 713/1974, è il seguente:
"Art. 34 (Omissis). - Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa. (Omissis)".
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, è il seguente:
"Art. 37. - È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni".