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LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1975)
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Testo in vigore dal:  31-1-1975

Art. 3


I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.
I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai due seguenti commi:
"Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa.
In tale fido massimo non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potrà superare l'importo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma".