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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

note: Entrata in vigore della legge: 10/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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Testo in vigore dal: 10-1-1990
al: 4-6-1991
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di sostenere la  ripresa  delle  attivita'  del  settore
turistico nei comuni costieri nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise,  interessati  dagli
eccezionali  fenomeni  di  eutrofizzazione   e   di   produzione   di
mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi  in
conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del
finanziamento, per mutui di durata decennale per la  ristrutturazione
e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6
della legge 17 maggio 1983, n. 217,  e  per  la  realizzazione  o  la
ristrutturazione  di  strutture  turistiche,  ricreative  e  sportive
comunque di supporto all'offerta  turistica  che  vengano  completate
entro il 30 giugno 1991. 
  2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono  le
imprese individuali,  le  societa',  le  cooperative  e  le  societa'
consortili. Possono essere ammesse ai  contributi  anche  le  imprese
individuali, le societa', le cooperative e  le  societa'  consortili,
che gestiscono le attivita' di cui al comma 1 di  proprieta'  altrui,
per le finalita' di cui al medesimo comma 1, in possesso  di  assenso
del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge. 
  3. Sono altresi' concessi contributi per un  ammontare  complessivo
di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici  e
privati delle localita' di cui al comma 1 per la  ristrutturazione  e
il  completamento  di  strutture  di  rilevante  interesse  culturale
strettamente connesse all'attivita' turistica. Le  disponibilita'  di
cui al presente comma sono suddivise tra le regioni  interessate  con
le modalita' indicate nel comma 9. 
  4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi  di
investimento si applica un tasso annuo di  interesse  comprensivo  di
ogni spesa  e  onere  accessorio  del  40  per  cento  del  tasso  di
riferimento su contributi in conto interessi erogati  dagli  istituti
di credito o dalle  sezioni  di  credito  speciali.  L'importo  degli
investimenti ammissibile non  deve  essere  superiore  a  lire  2.500
milioni per la realizzazione delle strutture di supporto  all'offerta
turistica e per  la  ristrutturazione  e  la  riqualificazione  delle
strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi  per  gli
enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono  superare  il  70
per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei  programmi
di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo  sugli
interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni. 
  5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo  non
possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non
sono  ammessi  al  finanziamento  quei  progetti  che  alla  data  di
presentazione della domanda siano  stati  realizzati  per  una  quota
superiore al 30 per cento. 
  6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1
e strettamente connesse all'attivita' turistica,  limitatamente  alle
domande di finanziamento presentate entro il  31  dicembre  1990,  il
limite del  fido  massimo  della  concessione  del  contributo  sugli
interessi di cui al settimo comma dell'articolo  34  della  legge  25
luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e'  raddoppiato.  E'  altresi'  raddoppiato
l'importo massimo ammissibile del contributo in  conto  interessi  di
cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7. A garanzia  dei  mutui  contratti  per  il  perseguimento  delle
finalita' previste dal presente articolo e'  costituito  un  apposito
fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero
del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore  dei  consorzi  e
delle cooperative che esercitano la  garanzia  fidi,  operanti  nelle
regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo  di  concerto
con il Ministro del tesoro. 
  8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1,  sentiti  i  comuni
costieri, predispone  un  programma  per  la  riqualificazione  delle
attivita'  ricettive  e  turistiche  e  una  valutazione  di  impatto
ambientale del programma entro  il  28  febbraio  1990.  In  caso  di
inadempienza entro  il  termine  sopra  indicato  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro  del  turismo  e
dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti  di  cui  al
presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel  comma  1,  e'
istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente  della
giunta regionale,  cui  partecipano  i  rappresentanti  di  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato   competenti   in   materia,   presenti
nell'ambito regionale, dei comuni e degli  enti  comunque  tenuti  ad
adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il
presidente della giunta regionale esamina le  domande  e  i  relativi
progetti presentati alla regione per le finalita' di cui al comma  1,
sulla base dei criteri e  dei  parametri  fissati  con  le  modalita'
indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more  dell'esercizio
del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati  regionali,
valuta  le  domande  ed  i  progetti  esecutivi  che  devono   essere
compatibili con il programma definito dalla regione e  devono  essere
corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel  rispetto  delle
disposizioni relative ai vincoli archeologici,  ambientali,  storici,
artistici e territoriali, su di  essi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione, apportando, ove occorrano, le  opportune  modifiche  ai
progetti  senza  che  cio'  comporti  la  necessita'   di   ulteriori
deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli  enti  locali.
La  conferenza  verifica  altresi'  il   rispetto   delle   normative
concernenti    l'abolizione    delle    barriere     architettoniche.
L'approvazione assunta all'unanimita' dei  componenti  la  conferenza
sostituisce ad  ogni  effetto  gli  atti  di  intesa,  i  pareri,  le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta  previsti  dalle  leggi
statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il  termine
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
al comma 9, dalle  rispettive  regioni,  ai  fini  della  conseguente
erogazione dei contributi, con  provvedimento  del  presidente  della
giunta regionale. 
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo,  sentiti  il
Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio  1989,  e  le
organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello  nazionale
del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni  di  cui  al
comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le  procedure  e  i
termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare
delle quote poste a disposizione di ciascuna regione. 
  10. Le iniziative per le quali e' prevista la  realizzazione  entro
il 30 giugno 1990  sono  considerate  prioritarie  all'interno  delle
singole tipologie previste dalla presente legge. 
  11. La quota non  utilizzata  dalla  singola  regione  nel  proprio
ambito puo' essere assegnata ad altra regione per  l'erogazione,  nel
suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere
entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la
spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
          Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 6 della legge  n.  217/1983  (Legge
          quadro per il turismo e interventi per il  potenziamento  e
          la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente: 
             "Art.  6  (Strutture  ricettive).   -   Sono   strutture
          ricettive gli alberghi, i motels,  i  villaggi-albergo,  le
          residenze turistico-alberghiere,  i  campeggi,  i  villaggi
          turistici, gli  alloggi  agro-turistici,  gli  esercizi  di
          affittacamere, le case e gli appartamenti per  vacanze,  le
          case per ferie, gli ostelli  per  la  gioventu',  i  rifugi
          alpini. 
             Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
          vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in  uno
          o piu' stabili o in parti di stabile. 
             I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la
          sosta   e   l'assistenza   delle   autovetture   o    delle
          imbarcazioni,  che  assicurano  alle  stesse   servizi   di
          riparazione e di rifornimento carburanti. 
             I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
          forniscono agli utenti di  unita'  abitative  dislocate  in
          piu' stabili servizi centralizzati. 
             Le   residenze   turistico-alberghiere   sono   esercizi
          ricettivi aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,  che
          forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
          arredate  costituite  da  uno  o  piu'  locali,  dotate  di
          servizio autonomo di cucina. 
             I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al  pubblico,
          a gestione unitaria, attrezzati su aree  recintate  per  la
          sosta ed il soggiorno di turisti provvisti,  di  norma,  di
          tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 
             I villaggi turistici sono esercizi ricettivi  aperti  al
          pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
          per la sosta ed il soggiorno  in  allestimenti  minimi,  di
          turisti  sprovvisti,  di  norma,  di  mezzi   autonomi   di
          pernottamento. 
             Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati
          rurali,  nei  quali  viene  dato  alloggio  a  turisti   da
          imprenditori agricoli. 
             Sono esercizi di affittacamere le strutture composte  da
          non  piu'  di  sei  camere  ubicate  in  non  piu'  di  due
          appartamenti ammobiliati in uno stesso  stabile  nei  quali
          sono   forniti   alloggio   e,    eventualmente,    servizi
          complementari. 
             Sono  case  e  appartamenti  per  vacanze  gli  immobili
          arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto  ai
          turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel  corso
          di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita'  non
          superiore ai tre mesi consecutivi. 
             Sono case per ferie le  strutture  ricettive  attrezzate
          per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
          di  normali   canali   commerciali,   da   enti   pubblici,
          associazioni o enti religiosi operanti senza fine di  lucro
          per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
          assistenziali, religiose, o sportive,  nonche'  da  enti  o
          aziende per il  soggiorno  dei  propri  dipendenti  e  loro
          familiari. 
             Sono ostelli per la  gioventu'  le  strutture  ricettive
          attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani. 
             Sono  rifugi  alpini  i   locali   idonei   ad   offrire
          ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri
          urbani. 
             In rapporto alle specifiche carratteristiche ed esigenze
          locali le regioni possono individuare e disciplinare  altre
          strutture destinate alla ricettivita' turistica". 
             - Il testo del settimo comma dell'art. 34 della legge n.
          949/1952 (Provvedimenti per  lo  sviluppo  dell'economia  e
          incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 3 
          della legge n. 713/1974, e' il seguente: 
             "Art. 34 (Omissis). - Il fido massimo che gli istituti e
          le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere
          ad una stessa impresa  artigiana  e'  fissato  in  lire  25
          milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso  di  impresa
          costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo
          e' fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi  interessi,
          per   ciascun   socio   che   partecipi   personalmente   e
          professionalmente al lavoro  dell'impresa  medesima.  Detto
          fido massimo potra' essere elevato annualmente  ad  importi
          superiori con deliberazione del Comitato  interministeriale
          per il credito ed il risparmio, su proposta  del  consiglio
          generale della Cassa. (Omissis)". 
             - Il testo dell'art. 37 della legge  n.  949/1952,  come
          sostituito dall'art. 1  della  legge  n.  685/1971,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni  di
          credito a favore delle imprese artigiane, effettuate  dagli
          istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. 
             Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: 
               a) dai conferimenti dello Stato; 
               b)  dai  conferimenti  delle  regioni  da   destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole  regioni
          conferenti; 
               c)  dal  dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione al fondo di dotazione della Cassa  medesima,
          ai sensi del successivo art. 39; 
               d) dall'ottanta per cento dei fondi di  riserva  della
          Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. 
             I  limiti  e  le  modalita'  per  la   concessione   del
          contributo nel pagamento degli interessi  sono  determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio. 
             Le concessioni del contributo, nel limite  dei  plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni  capoluogo
          di regione e composti: 
              da un rappresentante della regione, il quale assume  le
          funzioni di presidente; 
              da  due  rappresentanti  delle  commissioni   regionali
          dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 
          1956, n. 860; 
              da un rappresentante della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
             Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste  un
          rappresentante della Corte dei conti. 
             Le spese  per  il  funzionamento  dei  comitati  tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".