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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1989, n. 388

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1990)
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Testo in vigore dal:  7-12-1989 al: 5-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Divieto di vendita e impiego di diserbanti
1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.
2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.