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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236

Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  15-7-1988

Art. 11

Controlli
1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici:
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alla rete di distribuzione.
2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.
3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.