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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1989, n. 388

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1990)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-12-1989
al: 5-2-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
idonee    al    miglioramento   qualitativo   ed   alla   prevenzione
dell'inquinamento      delle      risorse      idriche      destinate
all'approvvigionamento  potabile, anche in attuazione delle direttive
comunitarie in materia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  sanita'  e dell'ambiente, di concerto con i Ministri
del   bilancio   e   della   programmazione  economica,  del  tesoro,
dell'agricoltura  e  delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori
pubblici,  per  il  coordinamento  della  protezione civile e per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Divieto di vendita e impiego di diserbanti
  1.  Per  le  fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle
zone  di  protezione  di  sorgenti,  pozzi  e punti di presa di acqua
utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni
tipo  di  impiego  di  sostanze  attive  diserbanti,  per  le quali i
controlli  analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 236,
abbiano   rilevato   il   superamento  della  concentrazione  di  0,1
microgrammi per litro per ciascuna sostanza.
  2. La zona di protezione e' delimitata dalla regione interessata in
relazione  alla  situazione di vulnerabilita' e rischio delle risorse
idriche.