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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 537

Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1988)
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Testo in vigore dal: 1-1-1988
al: 29-2-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare immediata e
piena  attuazione  agli accordi contrattuali per il pubblico impiego,
definiti  con  le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987,
relativamente  al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale
del  personale  dipendente  dai  Ministeri,  dalle  Aziende  e  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  nonche' di
emanare   disposizioni   transitorie   per   l'accesso   ai   profili
professionali del personale ministeriale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
         Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale
               del personale dipendente dai Ministeri

  1.  In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli  20,  21  e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati,
anche  in  soprannumero,  a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori
aggiunti  di  divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale
che,  alla  data  di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n.
312,  rivestiva  la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed
il  personale  che  alla  predetta  data  aveva comunque maturato una
effettiva  anzianita'  di servizio nella carriera direttiva di almeno
nove anni e sei mesi.
  2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti
alla  ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio
di  attivita'  tecnico-professionali  per  le  quali  e' richiesto il
possesso   di  apposito  diploma  di  laurea  e  relativo  titolo  di
abilitazione  professionale,  con  almeno  cinque  anni  di effettivo
servizio nell'esercizio della predetta attivita'.
  3.  Sono  inoltre  inquadrati  nella  nona  qualifica  i direttori,
appartenenti  all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti
o  servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a
qualifiche   dirigenziali,   con  almeno  cinque  anni  di  effettivo
esercizio  delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio
e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato
in  ruolo  in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e
31  della  legge  11  luglio  1980, n. 312, con almeno cinque anni di
effettivo  servizio  nell'esercizio delle predette attivita', nonche'
il  personale  dell'ex  carriera  direttiva  appartenente  a  profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica.