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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 21

Dotazioni organiche
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attività di istituto, si farà luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
Nota all'art. 21, comma 2:
Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312:
"Art. 5 (Dotazioni organiche). - Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.
In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618".

Nota all'art. 21, comma 3:
Il decreto del Presidente dalla Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 30 ottobre 1985, concerne l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.