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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 22

Stipendio
1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è determinato a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila.