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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 30

(Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo)


Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.
È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1 luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.
Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1 luglio 1978 agli effetti economici.