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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. 268

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987 al: 2-11-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 4 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale CONFAIL-FAILEL; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987, la CILDI in data 5 marzo 1987, la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 28 aprile 1987 dalle stesse confederazioni e organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed inoltre dalla confederazione CISAS e dalla relativa organizzazione sindacale di categoria, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1987, recepita nel presente decreto è approvata con provvedimento regionale, in conformità ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.


NOTE

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al "visto" della Corte dei conti:
"Art. 4, commi 1, 3, 4 e 5. - 1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.
3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1983, n. 79.
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto B) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93".
"Art. 5 (Norme per l'accesso). - 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
c) corso-concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo ottavo comma.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati pel l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le
modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati
dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti dalla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto collocamento a riposo previsti dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui al precedente art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo art. 6, comma ottavo.
9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di
servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima
qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, si conferma che il requisito di titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, quarto comma, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale, dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica, ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al precedente undicesimo comma, oppure, agi interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al precedente decimo comma.
13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, per ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso è composta dal capo dell'amministrazione dell'ente o da un suo delegato che la presiede e da un massimo di quattro membri di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.
17. Nel caso di passaggio,anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.
18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, si precisa che il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.
19. L'accesso ai posti d'istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale) istituiti ai sensi dell'art. 21, sesto comma, del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengono opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.
21. Limitatamente ai comuni, di cui al precedente dodicesimo comma, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile, - ferma restando la competenza della commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.
22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia d'accesso dai precedenti accordi.
23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 665/84".
"Art. 10 (Organizzazione del lavoro). - 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:
a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 8;
b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";
c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;
d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;
e) introdurre nell'organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;
g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale.
Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".
"Art. 20 (Struttura organizzativa). - 1. La struttura organizzativa in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:
a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;
d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione".
"Art. 21, commi 3, 4, 5 e 6. - 3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla commissione centrale per la finanza locale.
5. I comuni, da 3.001 a 10.000 abitanti con le procedure ed i criteri di cui al comma precedente, possono istituire posti di organico di ottava qualifica per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
6. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".
"Art. 26, comma 3. 3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".
"Art. 38 (Clausola di garanzia). - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
"Art. 42 (Responsabilità dei dirigenti). - 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.
2. L'attività dei dirigenti èsoggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.
3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentiti nei comuni, province e camere di commercio il parere del segretario generale.
4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.
5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività".
"Art. 43 (Accesso alle qualifiche dirigenziali). - 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.
6. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella ex qualifica ottava-bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli I.A.C.P. e i consorzi industriali.
7. Le regioni, con proprie leggi potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilità è data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125.
8. Le modalità per l'assunzione a contralto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento dal personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.
9. Le riserve di cui ai precedenti secondo e quarto comma non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".
"Art. 44 (Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni). - 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.
2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".
"Art. 45 (Funzioni dirigenziali negli II.AA.CC.PP. e consorzi di sviluppo industriale). - 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalità seguenti:
a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale, sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente decreto;
b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.
La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento".
"Art. 46, comma 1. - 1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:
a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;
b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa;
c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".
"Art. 48, comma 4. - 4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere".
"Art. 65 (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale). - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobato nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale, iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale, iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe".
"Art. 72 (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore). - 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto, di cui al comma precedente le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche".




Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:
"Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle: province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario;
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
comuni;
province;
comunità montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:
"Art. 10 (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione successivo articolo 15.
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti".