stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. 665

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.

nascondi
Testo in vigore dal:  16-10-1984

Art. 8

Reclutamento del personale e assunzioni temporanee


Il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983.
In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvederà con proprio decreto a dettare le modalità occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.
Per le assunzioni a tempo determinato presso gli enti destinatari del presente decreto si confermano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971.