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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. 268

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 12-7-1987
al: 2-11-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18  aprile
1987, registrato alla Corte dei conti il  22  aprile  1987,  atti  di
Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale  al  prof.  Livio
Paladin, Ministro senza portafoglio, e'  stato  conferito  l'incarico
per la funzione pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68, concernente la determinazione  e  composizione  dei  comparti  di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5  della  legge-quadro  sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1986,
n.  13,  contenente  norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
dall'accordo  intercompartimentale,  di   cui   all'art.   12   della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,  relativo  al
triennio 1985-1987; 
  Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 1987); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 aprile 1987, con  la  quale  -  respinte  o  ritenute
inammissibili  le   osservazioni   formulate   dalle   organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato  di  non  partecipare
alla  trattativa  -  e'  stata  autorizzata,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per il triennio  1985-1987  riguardante  il  comparto  del  personale
dipendente dagli enti locali  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12
febbraio 1987 fra la delegazione  di  parte  pubblica  composta  come
previsto dal citato art. 4 e le confederazioni sindacali CGIL,  CISL,
UIL,  CISNAL,  CIDA,   CISAL,   CONFEDIR,   CONFSAL,   USPPI   e   le
organizzazioni  sindacali  di  categoria  ad  esse  aderenti   e   la
organizzazione sindacale CONFAIL-FAILEL; accordo  cui  hanno  aderito
successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti
alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio  1987,  la  CILDI  in
data 5 marzo 1987, la CONSAL in data 14 aprile 1987  e  la  CASIL  in
data 16 aprile 1987; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1987, ai sensi  dell'art.  6  della  legge  29
marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi  di
accordo  sottoscritto  in  data   28   aprile   1987   dalle   stesse
confederazioni e organizzazioni  sindacali  trattanti  in  precedenza
indicate ed inoltre  dalla  confederazione  CISAS  e  dalla  relativa
organizzazione sindacale  di  categoria,  nonche'  il  recepimento  e
l'emanazione  delle  norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
dall'accordo  sindacale  riguardante  il   comparto   del   personale
dipendente dagli enti locali, di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,  n.  68,  per  il  triennio
1985-1987; 
  Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica,   dell'interno,   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                   Campo di applicazione e durata 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  al
personale  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
  2. Gli effetti  giuridici  del  presente  decreto,  concernenti  il
triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987,  decorrono  dal  1  gennaio
1985; gli effetti  economici  decorrono  dal  1  gennaio  1986  e  si
protraggono fino al 30 giugno 1988. 
  3. Ai sensi dell'art. 10 della legge  29  marzo  1983,  n.  93,  la
disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto  il  28  aprile  1987,
recepita  nel  presente  decreto  e'  approvata   con   provvedimento
regionale, in conformita' ai singoli ordinamenti,  per  il  personale
dipendente dalle regioni a statuto ordinario e  dagli  enti  pubblici
non economici da esse dipendenti. 
    

                             NOTE

  Di seguito si riporta il testo delle disposizioni  non  ammesse  al
"visto" della Corte dei conti:
  "Art. 4, commi 1, 3, 4 e 5. - 1. Le assunzioni a tempo  determinato
si effettueranno, nei  limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalla
vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti  sulla
base di selezioni per prove  e/o  per  titoli.  Per  i  soli  profili
professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale,
l'ente potra' altresi' ricorrere alle  graduatorie  degli  uffici  di
collocamento territorialmente competenti in relazione  alla  sede  di
lavoro.
  3. I  servizi  prestati  nelle  stagioni  precedenti  costituiscono
precedenza  per  la  riassunzione  ai  sensi  dell'art.   8-bis   del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,
con la legge 25 marzo 1983, n. 79.
  4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o  si
trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la  precedenza  nella
copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di  pari
profilo professionale secondo i seguenti criteri:
    a) in caso di assunzione o  selezione  gia'  avvenuta  attraverso
concorso pubblico con prova selettiva attitudinale  per  il  relativo
profilo, l'inquadramento avviene  attingendo  dalle  graduatorie  dei
precedenti  concorsi  gia'  espletati  per   il   medesimo   profilo,
cominciando ad utilizzare, a tale fine, la  graduatoria  piu'  remota
non anteriore a tre anni;
    b) nel caso di  assunzione  per  chiamata,  l'inquadramento  deve
avvenire previo concorso per titoli e  prove  selettive  attitudinali
per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno
nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo  triennio,
nel profilo da ricoprire e purche'  siano  in  possesso  di  tutti  i
requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato  all'atto
della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.
  5. La normativa di cui al punto B)  non  si  applica  al  personale
assunto  dalle  comunita'  montane  per  l'esecuzione  di  lavori  in
amministrazione diretta nei settori della  difesa  del  suolo,  della
bonifica montana ed economia montana per il quale  valgono  le  norme
contenute nei rispettivi  accordi  contrattuali  nazionali  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93".
  "Art. 5 (Norme per l'accesso). - 1. Il reclutamento  del  personale
ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
    a) concorso pubblico;
    b) ricorso al collocamento  secondo  le  modalita'  indicate  nei
commi successivi;
    c) corso-concorso pubblico.
    2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o
pratico  attinenti  alla  professionalita'  del  relativo  profilo  e
valutazione dei titoli culturali, professionali, e  di  servizio  con
criteri  predeterminati  in  apposito  regolamento,  prevedendo   ove
possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
    3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto
della  normativa  vigente  per  quanto  attiene   ai   requisiti   di
ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per  reclutamento
del personale  dalla  prima  alla  quarta  qualifica  mediante  prove
selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
    4. Alle prove selettive di cui al  precedente  comma  e'  ammesso
personale interno avente diritto alla riserva per  la  copertura  dei
posti di cui al successivo ottavo comma.
    5. Il  corso-concorso  pubblico  consiste  in  una  selezione  di
candidati pel l'ammissione ad  un  corso  con  posti  predeterminati,
finalizzato  alla  formazione  specifica  dei  candidati  stessi.   I
candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20%
dei  posti  messi  a  concorso  Al  termine  del  corso   un'apposita
commissione, di cui dovra' far parte almeno  un  docente  del  corso,
procedera'  ad  esami  scritti  ed  orali  con   predisposizione   di
graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le
modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati
dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
    6. Ferme restando le  riserve  di  legge,  si  considerano  posti
disponibili sia quelli vacanti dalla data del bando di concorso,  sia
quelli che  risulteranno  tali  per  effetto  collocamento  a  riposo
previsti dodici mesi successivi.
    7. I posti  disponibili  da  mettere  a  concorso  devono  essere
coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
    8. In relazione ai programmi annuali di  occupazione  di  cui  al
precedente art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva
per il  personale  in  servizio  di  ruolo  pari  al  35%  dei  posti
disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra'  giungere  fino
al 40% recuperando le  quote  eventualmente  non  utilizzate  per  la
mobilita' di cui al successivo art. 6, comma ottavo.
    9. Alla riserva dei posti puo' accedere  il  personale  di  ruolo
appartenente alla qualifica funzionale  immediatamente  inferiore  al
posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso all'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di
servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima
qualifica  funzionale  compresa  e'  ammessa  la  partecipazione  del
personale appartenente alla qualifica  immediatamente  inferiore  con
una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale  o  di
cinque anni in aree funzionali diverse  in  possesso  del  titolo  di
studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo
a concorso.
    10. La riserva non opera per l'accesso  a  posti  unici  relativi
alle qualifiche apicali diverse aree funzionali. In tutti  gli  altri
casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi  profili
professionali della stessa qualifica funzionale.
    11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  347/83,  si  conferma  che  il
requisito di titolo di studio per l'accesso  alla  settima  qualifica
funzionale e' il  diploma  di  laurea,  ad  eccezione  dei  posti  di
responsabile area tecnica e/o contabile per  l'accesso  ai  quali  e'
richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque  anni  di
iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo  periodo  di
cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della
qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
    12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, quarto
comma, del presente decreto l'accesso ai profili professionali  della
settima qualifica  funzionale,  dovra'  avvenire  esclusivamente  per
pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in
possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione  del  profilo
professionale di responsabile di area tecnica, ed area contabile, per
i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui  al  precedente
undicesimo comma, oppure, agi interni con lo stesso titolo di  studio
ed una anzianita' di servizio di tre anni nella qualifica  funzionale
immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa
l'accesso alla settima qualifica e' consentito  in  base  alle  norme
generali di accesso, ivi compresa  la  percentuale  di  riserva  agli
interni e le modalita' di compensazione di cui al  precedente  decimo
comma.
    13. La graduatoria del concorso e' unica. Il  personale  interno,
esauriti i posti riservati, per ricoprire i posti non ricoperti dagli
esterni.
    14. I  posti  riservati  al  personale  interno,  ove  non  siano
integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
    15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte  per  tre  anni  e
possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di  riserva
dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di
pari qualifica funzionale e profilo professionale  che  si  dovessero
rendere  vacanti  e  disponibili  successivamente  all'indizione  del
concorso stesso, ad  eccezione  di  quelli  istituiti  o  trasformati
successivamente all'indizione del concorso stesso.
16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del  concorso  e'
composta dal capo dell'amministrazione dell'ente o da un suo delegato
che la presiede e da un massimo di  quattro  membri  di  cui  uno  in
rappresentanza delle  organizzazioni  sindacali.  La  commissione  e'
nominata  dagli  organi  competenti  dell'ente.   Il   rappresentante
sindacale e' designato congiuntamente dalle organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale.  In  mancanza  delle
anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni
dalla data della notifica, si provvede con  delibera  motivata  degli
organi deliberanti dell'ente.
    17. Nel caso di passaggio,anche mediante concorso, tra  enti  cui
si applica il presente decreto, al dipendente viene  riconosciuto  il
salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza
e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva  quota
del  salario  individuale  di  anzianita',  il  rateo  in  corso   di
maturazione nell'ente di provenienza.
    18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 347/83, si precisa che  il  titolo
di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale e'
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi  restando
i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali,
nonche' la specifica specializzazione professionale  acquisita  anche
attraverso altre esperienze di lavoro.  Restano  invariate  le  altre
norme per l'accesso alla quinta qualifica.
    19. L'accesso ai posti d'istruttore di vigilanza (sesta qualifica
funzionale)  istituiti  ai  sensi  dell'art.  21,  sesto  comma,  del
presente decreto,  sara'  riservato  ai  vigili  urbani  che  avranno
frequentato  e  superato  con  profitto  i  corsi  di  formazione  ed
aggiornamento istituiti con legge  regionale  ai  sensi  dell'art.  6
della legge 7 marzo 1986, n. 65.
    20.  Compatibilmente  con  gli  ordinamenti,  le  amministrazioni
potranno, ove lo ritengono opportuno, seguire i procedimenti previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.
    21. Limitatamente ai comuni,  di  cui  al  precedente  dodicesimo
comma, in caso di trasformazione di posto unico d'organico  dell'area
tecnico e/o amministrativo-contabile, - ferma restando la  competenza
della commissione centrale per la finanza  locale  -  l'inquadramento
alla settima qualifica funzionale e' consentito in via transitoria al
personale in servizio  solo  in  possesso  dei  prescritti  requisiti
soggettivi ed oggettivi.
    22. Fino alla data del 31 dicembre  1987  restano  in  vigore  le
norme previste in materia d'accesso dai precedenti accordi.
    23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  347,  non  modificate
dal presente decreto, nonche' le disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 665/84".
  "Art. 10 (Organizzazione del lavoro). - 1. Per assicurare agli enti
la massima efficienza e produttivita' di gestione,  e'  demandata  in
sede di contrattazione  decentrata  a  livello  di  singolo  ente  la
formulazione  dei  criteri  sull'organizzazione  del  lavoro,   anche
conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici,  ed  in
relazione  al  nuovo  ordinamento  del  personale,  al  processo   di
decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni,  nonche'  al
nuovo ordinamento delle autonomie locali.
  2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno  come
schema di riferimento  di  massima  la  distribuzione  delle  materie
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
  3. Nella revisione delle strutture organizzative  almeno  gli  enti
locali di media e grande dimensione dovranno:
    a) introdurre, anche in relazione al disposto del  secondo  comma
dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19  giugno
1979, n. 421, sistemi di contabilita' analitica  per  consentire,  in
relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti,  la  valutazione
dei costi e l'analisi dei  relativi  benefici  e  l'introduzione  del
controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere  il  costante
raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati
ottenuti in relazione  agli  obiettivi  di  medio  e  lungo  periodo,
nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la
produttivita'  individuale  ed  aggregata   anche   ai   fini   della
determinazione del fondo e  la  conseguente  attribuzione  dei  premi
incentivanti la produttivita' di cui al precedente art. 8;
    b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";
    c) riaffermare il principio  della  democrazia  organizzativa  al
fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione  dei
metodi di lavoro ed alle  modalita'  di  esercizio  delle  competenze
assegnate nonche' alla  verifica  del  raggiungimento  dei  risultati
obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti  anche  attraverso
la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi  e  circoli
di qualita';
    d) ferma restando la dotazione organica delle singole  qualifiche
funzionali, all'interno  di  ciascuna  di  esse,  i  contingenti  dei
relativi  profili  professionali  possono  essere  variati  con  atto
amministrativo  in  relazione  alle  effettive  esigenze   funzionali
dell'ente;
    e)  introdurre  nell'organizzazione   del   lavoro,   sistemi   a
tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione
associata,  lo  snellimento  delle  procedure  atte  a  rendere  piu'
tempestiva l'azione e  l'intervento  dell'amministrazione  attraverso
una piu' immediata disponibilita' delle  informazioni  necessarie  ai
centri decisionali;
    f)   dotarsi   di   apposito   regolamento   per   le   procedure
dell'organizzazione del lavoro;
    g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei
centri   decisionali   e   la   conseguente   individuazione    delle
responsabilita'   rispetto   al   raggiungimento   degli    obiettivi
dell'azione amministrativa;
    h) garantire l'accrescimento delle capacita' professionali  degli
operatori attraverso una  politica  di  aggiornamento  professionale.
Schemi di formazione specifici dovranno  essere  predisposti  per  le
professionalita'     ad     alta      specializzazione      impegnate
nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.
    4. Le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono linea
di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per  le  camere  di
commercio".
  "Art. 20 (Struttura organizzativa). - 1. La struttura organizzativa
in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita'  o
dalle dimensioni delle attivita', puo'  essere  prevista  su  quattro
livelli come di seguito indicato:
    a) settore:  unita'  organizzativa  comprendente  un  insieme  di
servizi la cui  attivita'  e'  finalizzata  a  garantire  l'efficacia
dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
    b) servizio: unita'  organizzativa  comprendente  un  insieme  di
unita' operative la cui  attivita'  e'  finalizzata  a  garantire  la
gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
    c)  unita'  operativa  complessa:  unita'  operativa  interna  al
servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della  materia
e ne garantisce l'esecuzione;
    d) unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita'
operativa  complessa  -  ove  prevista  -  per  l'espletamento  delle
attivita'  di  erogazione  di   servizi   alla   collettivita'.   Ove
costituisca  struttura   apicale   espleta   altresi'   funzione   di
programmazione".
  "Art. 21, commi 3, 4, 5 e 6. - 3. Per l'applicazione  del  presente
decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata  la  tipologia
individuata nell'art. 2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
  4. I comuni con  la  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  possono
prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima  qualifica
funzionale nelle aree tecnica, contabile  e  amministrativa,  qualora
cio'   sia   reso   indispensabile   in    relazione    al    livello
quali-quantitativo  dei  servizi   istituiti,   all'economicita'   di
gestione ed a condizione  di  idonea  garanzia  della  copertura  dei
relativi oneri finanziari. Tali  nuovi  posti  in  organico  dovranno
essere approvati dalla commissione centrale per la finanza locale.
  5. I comuni, da 3.001 a 10.000  abitanti  con  le  procedure  ed  i
criteri di cui  al  comma  precedente,  possono  istituire  posti  di
organico di ottava qualifica per  il  cui  accesso  e'  richiesto  il
possesso   della    laurea    e    dell'abilitazione    all'esercizio
professionale.
  6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo  1986,  n.
65,  sull'ordinamento  della  polizia  municipale,  i  comuni,  fermo
restando  l'organico  complessivo  dell'area  di  vigilanza   ed   il
procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti  di
istruttore  di  vigilanza  (sesta   qualifica   funzionale),   previa
organizzazione del servizio e conseguente emanazione  della  prevista
normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i
restanti del  20%,  arrotondato  all'unita'  superiore  dell'organico
della quinta qualifica funzionale".
  "Art.  26,  comma  3.  3.  Negli  enti  di  massima  dimensione  la
contrattazione  sub  aziendale  si  attua   con   le   rappresentanze
istituzionali decentrate degli enti stessi".
  "Art. 38 (Clausola  di  garanzia).  -  1.  In  assenza  di  rinnovo
contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di
anzianita' relativa al personale destinatario del  presente  decreto,
verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi
di cui all'art. 41,  punto  B),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
  2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre  1986,  i
predetti importi competono in ragione del numero  di  mesi  trascorsi
dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
  3. Nel caso di transito da una  qualifica  funzionale  inferiore  a
quella superiore, l'importo predetto  compete  in  ragione  dei  mesi
trascorsi nella  qualifica  di  provenienza  e  in  quella  di  nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
  "Art. 42 (Responsabilita' dei dirigenti). - 1. I  dirigenti,  sulla
base delle declaratorie  richiamate  nel  precedente  art.  40,  sono
responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli  obiettivi,
in termini di qualita', quantita' e tempestivita'.
  2. L'attivita' dei dirigenti e'soggetta a  valutazione  annuale  da
parte del  dirigente  di  qualifica  piu'  elevata,  ove  esista,  in
conformita' a criteri oggettivamente predeterminati.
  3.  I  competenti  organi  dell'ente   provvederanno   ad   analoga
valutazione dei dirigenti di massimo  livello,  sentiti  nei  comuni,
province e camere di commercio il parere del segretario generale.
  4. Sulla valutazione espressa  e'  assicurato,  in  ogni  caso,  il
diritto di controdeduzione documentale e/o  orale  del  dirigente,  a
giustificazione del risultato della sua attivita'.
  5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale,
il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di  struttura,
sollevato da  incarichi  di  rappresentanza  dell'amministrazione  in
commissioni e collegi connessi  alla  sua  qualifica,  escluso  dalla
corresponsione del premio incentivante la produttivita'".
  "Art. 43 (Accesso alle qualifiche  dirigenziali).  -  1.  L'accesso
alla prima qualifica dirigenziale, avviene per  concorso  pubblico  o
corso-concorso  pubblico  aperto  ai  candidati   in   possesso   del
prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio  adeguatamente
documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione,
enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private,  in  posizioni
di  lavoro  corrispondenti,  per  contenuto,  alle   funzioni   della
qualifica  funzionale  immediatamente  inferiore  al  posto  messo  a
concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale
correlato al titolo  di  studio  richiesto  con  relativa  iscrizione
all'albo ove necessaria.
  2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti  di
ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente  inferiore
nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
  3. Per accedere, per concorso pubblico o  corso-concorso  pubblico,
ai  profili  professionali  della  seconda  qualifica   dirigenziale,
occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza
di servizio di cinque anni in posizione  dirigenziale  corrispondente
alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni,  enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
  4. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai  dirigenti  di
prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti
richiesti ai candidati esterni.
  5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima  e  alla
seconda qualifica  dirigenziale  avviene  nei  limiti  dei  posti  da
conferire maggiorati di un terzo.
  6. Ai fini del calcolo delle anzianita' per  la  partecipazione  al
primo concorso per la copertura dei posti  disponibili  alla  seconda
qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianita'  nella  ex
qualifica  ottava-bis  per  le  C.C.I.A.A.  e  nella  settima  fascia
funzionale per gli I.A.C.P. e i consorzi industriali.
  7. Le regioni, con proprie leggi potranno  stabilire  che  il  20%,
arrotondando la frazione all'unita' nel caso non  risulti  almeno  un
posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle  qualifiche
dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata non  superiore  a  cinque  anni,
fermo restando il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'accesso
dall'esterno. Analoga possibilita' e' data alle camere  di  commercio
con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di  cui  alla
legge 23 febbraio 1968, n. 125.
  8. Le modalita' per l'assunzione a contralto  sono  definite  dalle
singole  amministrazioni  prevedendo  comunque  che  il   trattamento
economico degli interessati non puo' in nessun caso essere  inferiore
a quello tabellare delle qualifiche di riferimento  ne'  superiore  a
quello in godimento dal personale di ruolo della stessa qualifica; ai
dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che
disciplinano  l'attivita'  di  servizio  del   personale   di   ruolo
prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'.
  9. Le riserve di cui ai  precedenti  secondo  e  quarto  comma  non
operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".
  "Art. 44 (Contingente della prima  qualifica  dirigenziale  per  le
regioni).  -  1.  Per  le  regioni  i  posti  della  prima  qualifica
dirigenziale non possono superare di tre volte  quelli  previsti  per
l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.
  2. Qualora il numero dei dirigenti di prima  qualifica  attualmente
in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma  verranno
istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".
  "Art. 45 (Funzioni dirigenziali negli II.AA.CC.PP.  e  consorzi  di
sviluppo industriale). - 1. Negli istituti autonomi case  popolari  e
nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituti posti di  ruolo
della prima qualifica dirigenziale e possono essere  istituiti  posti
di ruolo della seconda qualifica dirigenziale  con  i  criteri  e  le
modalita' seguenti:
    a) nella fase di prima applicazione il contingente  organico  per
ciascun ente, della  prima  qualifica  dirigenziale,  sara'  pari  al
numero  dei  dipendenti  appartenenti  all'attuale   settima   fascia
funzionale che vengono  inquadrati  nella  predetta  qualifica  e  ad
ognuno e' confermato l'incarico  di  coordinamento  in  essere  e  la
relativa indennita' che sara' riassorbita per effetto o dal passaggio
alla   seconda   qualifica   dirigenziale    o    per    conferimento
dell'indennita' di coordinamento prevista dal presente decreto;
    b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda
qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi
e alla determinazione delle strutture  funzionali  apicali  per  ogni
singolo  ente,  sara'  determinato  con  apposito  provvedimento  nel
rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.
    La copertura dei posti avverra' con i  criteri  definiti  con  il
predetto provvedimento".
  "Art. 46, comma 1. - 1. Nelle camere di commercio vengono istituiti
posti di ruolo nella prima e seconda qualifica  dirigenziale,  con  i
criteri e le modalita' seguenti:
    a) la seconda qualifica dirigenziale  e'  consentita  negli  enti
presso i quali risultino iscritte o annotate  nel  relativo  registro
almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune
capoluogo preveda tale seconda qualifica;
    b)  il  contingente  organico  iniziale  della  prima   qualifica
dirigenziale e' pari  al  numero  dei  posti  dell'attuale  qualifica
ottava-bis, che viene soppressa;
    c) i contingenti organici delle qualifiche  dirigenziali  saranno
stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione
delle strutture apicali di ogni singolo ente,  previa  contrattazione
con le organizzazioni sindacali".
  "Art. 48, comma 4. - 4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui
alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per  pubblico
concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove -  scritte
e orali - a contenuto  teorico  e/o  pratico  attinenti  la  relativa
professionalita' e valutazione dei titoli culturali  e  professionali
con criteri predeterminati.  Il  50%  dei  posti  messi  a  concorso,
relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale
docente in servizio  presso  i  centri  di  formazione  professionale
inquadrato nella sesta  qualifica  funzionale  da  almeno  tre  anni,
purche' in possesso dello specifico titolo di  studio  richiesto  per
l'insegnamento cui intende accedere".
  "Art. 65 (Conglobamento di una  quota  dell'indennita'  integrativa
speciale). - 1. Con decorrenza 30 giugno  1988  e'  conglobato  nello
stipendio iniziale del livello in  godimento  alla  stessa  data  una
quota di indennita' integrativa speciale pari a  L.  1.081.000  annue
lorde.
  2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa
speciale  spettante  al  personale  in  servizio  e'  ridotta  di  L.
1.081.000 annue lorde.
  3. Nei confronti del personale, iscritto alle Casse pensioni  degli
istituti  di  previdenza,  cessato  dal   servizio   con   decorrenza
successiva al 30 giugno 1988, la misura  dell'indennita'  integrativa
speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio  1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni,  ai  titolari  di
pensione diretta,  e'  ridotta  a  cura  della  competente  direzione
provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto
importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa
o  non  spetta,  e'  portato  in  detrazione  della  pensione  dovuta
all'interessato.
  4. Ai titolari di  pensione  di  riversibilita'  aventi  causa  del
personale, iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza,
collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o  deceduto
in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la  riduzione
dell'importo lordo mensile di L. 72.067  va  operata  in  proporzione
dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante,  osservando
le stesse modalita' di cui al comma precedente.  Se  la  pensione  di
riversibilita'  e'  attribuita  a  piu'  compartecipi,  la   predetta
riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
partecipe".
  "Art.  72  (Affidamento  di  funzioni   di   qualifica   funzionale
superiore). - 1. In caso di vacanza del posto di  responsabile  delle
massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia  possibile
attribuire  le  funzioni  ad  altro  dipendente  di  pari   qualifica
funzionale,  le  funzioni  stesse  possono  essere   transitoriamente
assegnate con  provvedimento  ufficiale  a  dipendente  di  qualifica
immediatamente  inferiore  che  deve  essere  prescelto,  di   norma,
nell'ambito  del  personale  appartenente   alla   stessa   struttura
organizzativa.
  2. In caso di vacanza del posto, di  cui  al  comma  precedente  le
funzioni possono essere affidate a condizioni che  siano  avviate  le
procedure   per   la   relativa   copertura   del   posto,   e   fino
all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore
a tre mesi e non superiore ad un anno.
  3. L'incarico di assolvere le funzioni di  un  posto  di  qualifica
superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso.
  4.  Qualora  l'incarico,  formalmente   conferito,   abbia   durata
superiore ai trenta giorni, va attribuito al  dipendente  incaricato,
solamente un compenso computato sulla differenza  tra  i  trattamenti
economici iniziali delle due qualifiche".



    
          Note all'art. 1: 
            -  Il  testo  dell'art.   4   del   D.P.R.   n.   68/1986
          (Determinazione   e   composizione    dei    comparti    di
          contrattazione  collettiva,  di  cui   all'art.   5   della
          legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93)  e'
          il seguente: 
            "Art. 4 (Comparto del personale  delle  regioni  e  degli
          enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni,
          delle: province, delle comunita' montane, loro  consorzi  o
          associazioni).  -  1.   Il   comparto   di   contrattazione
          collettiva  del  personale  delle  regioni  e  degli   enti
          pubblici non economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,
          delle province, delle comunita' montane,  loro  consorzi  o
          associazioni, comprende il personale dipendente da: 
              regioni a statuto ordinario; 
              enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni  a
          statuto ordinario; 
              comuni; 
              province; 
              comunita' montane; 
              consorzi,  associazioni  e  comprensori   tra   comuni,
          province e comunita' montane; 
              ex istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza
          (ex   IPAB),   che   svolgono   prevalentemente    funzioni
          assistenziali; 
              universita' agrarie ed associazioni agrarie  dipendenti
          dagli enti locali; 
              camere  di   commercio,   industria,   artigianato   ed
          agricoltura; 
              istituti autonomi per le case  popolari,  dai  consorzi
          regionali degli istituti stessi e dalla  loro  associazione
          nazionale (ANIACAP); 
              consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa
          federazione italiana. 
            2. La delegazione di parte pubblica e' composta: 
              dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o   dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede; 
              dal Ministro del tesoro; 
              dal  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
          economica; 
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
              dal Ministro dell'interno; 
              dal Ministro per gli affari regionali; 
              dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato; 
              da  un  rappresentante  per  ogni  regione  a   statuto
          ordinario designato dalle stesse; 
              da un rappresentante dell'Unioncamere; 
              da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni
          d'Italia (ANCI); 
              da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI); 
              da  due  rappresentanti  dell'Unione  nazionale  comuni
          comunita' enti montani (UNCEM). 
            3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non  sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare  Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle   norme
          vigenti. 
            4.   La   delegazione   sindacale   e'    composta    dai
          rappresentanti: 
              delle organizzazioni sindacali nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo; 
              delle     confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale". 
            -  Il  testo  dell'art.  10  della   legge   n.   93/1983
          (Legge-quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: 
              "Art. 10 (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          regioni  e  degli  enti  pubblici  non  economici  da  esse
          dipendenti). - Per gli  accordi  riguardanti  il  personale
          delle  regioni  a  statuto  ordinario  nonche'  degli  enti
          pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti,  fermo   il
          procedimento  di  cui  al  precedente   articolo   6,   con
          esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica
          amministrazione e' composta dal  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
          delegato, che la presiede, dal  Ministro  del  tesoro,  dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da  un
          rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. 
            Al  Consiglio  dei  Ministri  spetta  la  verifica  delle
          compatibilita' finanziarie  come  previsto  dal  precedente
          articolo 6 in relazione successivo articolo 15. 
            Al fine del rispetto dei principi della  presente  legge,
          la  disciplina  contenuta  nell'accordo  e'  approvata  con
          provvedimento   regionale   in   conformita'   ai   singoli
          ordinamenti".