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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 890

Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal:  8-1-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.
2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.
4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.
Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.
5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 427/1985 sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, è il seguente:
"1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità, generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità.".

Nota all'art. 1, comma 3:
La legge n. 93/1983 concerne la "Legge-quadro sul pubblico impiego".

Nota all'art. 1, comma 6:
Il testo degli articoli 56, 58 e 199 del testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 è il seguente:
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.".
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.".
"Art. 199 (Modalita). - L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati quadri distinti con i numeri 82, 83 e 84.
Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente titolo.".