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LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1985

Art. 3

Adeguamento degli organici
1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità.
2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.
Note all'art. 3, comma 1:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
- Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 (Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali), è il seguente:
"Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato.
Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.
Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonché quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro".
- Il testo dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è riportato nelle note alla legge n. 428/1985, pubblicata in questo stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale (nota all'art. 6, primo comma).