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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
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Art. 11



Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato.
Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.
((Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonché quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.))
Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro.