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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. 1159

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  14-4-1983 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

La Scuola normale superiore, in conformità a quanto previsto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è istituto di Istruzione superiore con ordinamento speciale ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.
Nell'art. 4, il testo della lettera e) è soppresso e sostituito dal seguente testo:
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti lo ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento interno.
L'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:
Il consiglio direttivo è composto:
a) del direttore della Scuola, che lo presiede;
b) del rettore dell'Università di Pisa;
c) dei presidi della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
d) del vicedirettore della Scuola;
e) dei presidi della classe di lettere e filosofia e della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola;
f) di una rappresentanza di professori ordinari e straordinari e fuori ruolo in numero di quattro per ciascuna classe;
g) di una rappresentanza di professori associati in numero di tre per ciascuna classe;
h) di due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe;
i) di due rappresentanti degli allievi o perfezionandi, uno per ciascuna classe;
l) di due rappresentanti del personale non docente;
m) del direttore amministrativo.
Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica un biennio accademico.
I rappresentanti di cui alla lettera i) sono eletti ogni anno.
L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) avviene a scrutinio segreto nell'ambito di ciascuna classe.
I rappresentanti che per qualunque motivo vengono a cessare nel corso dell'anno verranno automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti della rispettiva categoria.
Tutti i membri eletti rimangono in carica fino all'avvenuta approvazione ministeriale delle elezioni successive.
La mancata partecipazione di una o più categorie non inficia la validità dell'organo.
Le elezioni di tutte le componenti vengono indette nel mese di maggio dell'anno precedente alla scadenza del mandato ad esclusione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli allievi che vengono indette nel mese di dicembre.
Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della Scuola.
Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo.
1) Gli enti che concorrono eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo.
I privati sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.
Unitamente ai rappresentanti del personale non docente, i predetti hanno voto deliberante solo per le questioni attinenti all'amministrazione della Scuola.
2) Per quanto attiene alle delibere relative alla richiesta di professori di ruolo, alla copertura di detti posti, ed ai provvedimenti relativi ai professori ordinari e straordinari, il consiglio delibera secondo quanto previsto dall'art. 18 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successiva normativa vigente.
3) Per quanto attiene alle delibere relative ai provvedimenti a professore associato, nonché per quelle relative ai professori a contratto, il consiglio direttivo delibera con la partecipazione di tutti i professori ordinari, straordinari, fuori ruolo e associati, con esclusione dei partecipanti di cui alle lettere h), i) ed l).
4) Per quanto attiene alle delibere relative all'attività didattica e scientifica, ivi comprese le ripartizioni di contributi per attività di ricerca, hanno voto deliberante tutte le rappresentanze con esclusione di quella prevista alla lettera l).
Pur non partecipando alle votazioni per gli argomenti di cui ai punti 2), 3) e 4) del presente articolo, partecipa alla seduta il direttore amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.
Nell'art. 6, alla lettera f), è aggiunta la seguente frase:
"..., nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario".
Nell'art. 7, il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il direttore è eletto dal consiglio direttivo, a cui partecipano tutti i professori, ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati della Scuola, tra i professori ordinari e straordinari delle Università ed istituti di istruzione superiore italiani ed è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.
Nell'art. 8, il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il vicedirettore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, fra i professori ordinari e straordinari della Scuola o fra i professori ordinari e straordinari delle facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, egli deve, di norma, appartenere a classe o facoltà diversa da quella del direttore.
L'art. 10, relativo alla composizione dei consigli di classe, è soppresso e sostituito dal seguente:
I consigli di classe sono composti:
a) dei professori ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati della scuola di materie afferenti alle classi;
b) del preside della facoltà corrispondente presso l'Università di Pisa;
c) di tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti (del ruolo ad esaurimento) fino al perdurare della presenza di detta categoria;
d) di cinque rappresentanti degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.
I rappresentanti di cui alle lettere c) e d) sono scelti ogni anno mediante elezioni a scrutinio segreto dalle rispettive categorie. Almeno uno dei rappresentanti di cui alla lettera d) deve essere perfezionando.
Il preside del consiglio di classe è eletto a maggioranza di voti dal consiglio medesimo tra i professori ordinari e straordinari e fuori ruolo della Scuola.
Dura in carica un triennio accademico a può essere riconfermato, immediatamente, per un altro triennio.
Il consiglio di classe è convocato dal preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
L'art. 11 è soppresso con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli.
Nell'art. 16 (ex art. 17) il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici.
L'ammissione agli anni successivi al primo è subordinata al giudizio favorevole dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavori, e ad eventuali prove di esame, approvati dal consiglio direttivo.
A giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, il perfezionamento può essere prorogato di un anno.
L'art. 17 è soppresso e sostituito dal seguente:

Qualora la Scuola intenda istituire posti di perfezionamento con borse e assegni ministeriali, o di altri enti pubblici o privati, emanerà i relativi bandi in conformità alle disposizioni di legge.
Nell'art. 22 il primo, secondo e ultimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

L'anno finanziario della Scuola coincide l'anno solare.
Il consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo entro il mese di novembre.
Il rendiconto consuntivo è approvato dal consiglio direttivo entro il mese di aprile.
Il secondo comma dell'art. 26 è soppresso e sostituito del seguente:

I docenti della Scuola possono avere l'alloggio nei limiti delle disponibilità delle camere nella Scuola stessa, pagando, a titolo di rimborso spese, una quota fissata dal consiglio direttivo. Essi e il personale non docente in servizio presso la Scuola possono usufruire altresì della mensa, pagando, a titolo di rimborso spese, una quota fissata dal consiglio direttivo.
L'ultimo comma dell'art. 28 è soppresso e sostituito dal seguente:

Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 26 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.
Nell'art. 31 è aggiunto il seguente comma:

Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.
È aggiunto, infine l'art. 55 relativo alle norme transitorie:
Art. 55 - Norme transitorie. - Fino all'esaurimento del ruolo fanno parte del consiglio direttivo anche due rappresentanti degli assistenti ordinari e dei professori incaricati esterni eletti - uno per ciascuna classe - nell'ambito della categoria di appartenenza.
Fanno inoltre parte dei consigli di classe i professori incaricati di materie attinenti alle classi medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1983

Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 148