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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. 1159

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 14-4-1983
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi accademici della
Scuola   normale  superiore  di  Pisa  e  convalidati  dal  consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  Scuola  normale  superiore di Pisa, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Il primo comma dell'art. 2 e' soppresso e sostituito dal seguente:

  La  Scuola  normale  superiore,  in  conformita'  a quanto previsto
dall'art.  233  del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato  con  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' istituto di
Istruzione  superiore  con  ordinamento  speciale  ed ha personalita'
giuridica  ed  autonomia  amministrativa,  didattica  e disciplinare,
sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica
istruzione.
  Nell'art.  4,  il  testo della lettera e) e' soppresso e sostituito
dal seguente testo:
    e)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle   norme   generali   e   speciali  concernenti  lo  ordinamento
universitario, dal presente statuto e dal regolamento interno.
  L'art. 5 e' soppresso e sostituito dal seguente:
    Il consiglio direttivo e' composto:
      a) del direttore della Scuola, che lo presiede;
      b) del rettore dell'Universita' di Pisa;
      c)  dei  presidi  della facolta' di lettere e filosofia e della
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita'
di Pisa;
      d) del vicedirettore della Scuola;
      e)  dei  presidi  della  classe  di lettere e filosofia e della
classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola;
      f)  di una rappresentanza di professori ordinari e straordinari
e fuori ruolo in numero di quattro per ciascuna classe;
      g)  di  una rappresentanza di professori associati in numero di
tre per ciascuna classe;
      h)  di  due  rappresentanti  dei  ricercatori, uno per ciascuna
classe;
      i) di due rappresentanti degli allievi o perfezionandi, uno per
ciascuna classe;
      l) di due rappresentanti del personale non docente;
      m) del direttore amministrativo.
    Il  consiglio  direttivo  e'  costituito con decreto del Ministro
della pubblica istruzione e dura in carica un biennio accademico.
  I rappresentanti di cui alla lettera i) sono eletti ogni anno.
  L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i) ed
l) avviene a scrutinio segreto nell'ambito di ciascuna classe.
  I  rappresentanti  che  per  qualunque motivo vengono a cessare nel
corso dell'anno verranno automaticamente sostituiti dal primo dei non
eletti della rispettiva categoria.
  Tutti  i  membri  eletti  rimangono  in  carica  fino  all'avvenuta
approvazione ministeriale delle elezioni successive.
  La  mancata  partecipazione  di una o piu' categorie non inficia la
validita' dell'organo.
  Le  elezioni  di  tutte  le  componenti vengono indette nel mese di
maggio  dell'anno  precedente alla scadenza del mandato ad esclusione
delle  elezioni  per  la  nomina dei rappresentanti degli allievi che
vengono indette nel mese di dicembre.
  Vicepresidente  del  consiglio  direttivo e' il vicedirettore della
Scuola.
  Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono  esercitate  dal
direttore amministrativo.
  1)   Gli   enti   che   concorrono  eventualmente  al  mantenimento
dell'Istituto  con  un  contributo  annuo  non  inferiore ad 1/10 del
contributo  corrisposto  dallo  Stato,  hanno  diritto a designare un
proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo.
  I  privati sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi
di persona.
  Unitamente  ai rappresentanti del personale non docente, i predetti
hanno    voto   deliberante   solo   per   le   questioni   attinenti
all'amministrazione della Scuola.
  2)  Per  quanto  attiene  alle  delibere relative alla richiesta di
professori   di   ruolo,   alla  copertura  di  detti  posti,  ed  ai
provvedimenti  relativi  ai  professori  ordinari  e straordinari, il
consiglio   delibera   secondo   quanto  previsto  dall'art.  18  del
regolamento  generale  universitario,  approvato  con regio decreto 6
aprile 1924, n. 674, e successiva normativa vigente.
  3)  Per  quanto  attiene  alle delibere relative ai provvedimenti a
professore  associato,  nonche'  per  quelle relative ai professori a
contratto,  il  consiglio direttivo delibera con la partecipazione di
tutti  i  professori ordinari, straordinari, fuori ruolo e associati,
con esclusione dei partecipanti di cui alle lettere h), i) ed l).
  4)   Per   quanto  attiene  alle  delibere  relative  all'attivita'
didattica  e  scientifica, ivi comprese le ripartizioni di contributi
per   attivita'   di   ricerca,   hanno  voto  deliberante  tutte  le
rappresentanze con esclusione di quella prevista alla lettera l).
  Pur  non  partecipando  alle  votazioni per gli argomenti di cui ai
punti  2),  3)  e  4) del presente articolo, partecipa alla seduta il
direttore amministrativo in qualita' di segretario verbalizzante.
  Nell'art. 6, alla lettera f), e' aggiunta la seguente frase:
  "...,   nonche'   dalle   norme  generali  e  speciali  concernenti
l'ordinamento universitario".
  Nell'art. 7, il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente:

  Il  direttore  e' eletto dal consiglio direttivo, a cui partecipano
tutti  i professori, ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati
della   Scuola,  tra  i  professori  ordinari  e  straordinari  delle
Universita'  ed  istituti  di  istruzione  superiore  italiani  ed e'
nominato dal Ministro della pubblica istruzione.
  Nell'art. 8, il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente:

  Il   vicedirettore   e'   nominato   dal  Ministro  della  pubblica
istruzione,   su  proposta  del  direttore,  sentito  il  parere  del
consiglio  direttivo,  fra i professori ordinari e straordinari della
Scuola  o  fra i professori ordinari e straordinari delle facolta' di
lettere  e  filosofia  o  di  scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita' di Pisa, egli deve, di norma, appartenere a classe o
facolta' diversa da quella del direttore.
  L'art.  10,  relativo  alla composizione dei consigli di classe, e'
soppresso e sostituito dal seguente:
    I consigli di classe sono composti:
      a)  dei  professori  ordinari,  straordinari,  fuori  ruolo  ed
associati della scuola di materie afferenti alle classi;
      b)   del   preside   della   facolta'   corrispondente   presso
l'Universita' di Pisa;
      c)  di  tre  rappresentanti  dei ricercatori e degli assistenti
(del  ruolo ad esaurimento) fino al perdurare della presenza di detta
categoria;
      d) di cinque rappresentanti degli allievi del corso ordinario e
del corso di perfezionamento.
    I  rappresentanti  di  cui  alle lettere c) e d) sono scelti ogni
anno   mediante   elezioni   a  scrutinio  segreto  dalle  rispettive
categorie.  Almeno uno dei rappresentanti di cui alla lettera d) deve
essere perfezionando.
  Il  preside del consiglio di classe e' eletto a maggioranza di voti
dal  consiglio  medesimo  tra  i professori ordinari e straordinari e
fuori ruolo della Scuola.
  Dura  in  carica un triennio accademico a puo' essere riconfermato,
immediatamente, per un altro triennio.
  Il  consiglio  di classe e' convocato dal preside ogni qualvolta ne
ravvisi  la necessita' o su richiesta motivata di almeno un terzo dei
suoi componenti.
  L'art.   11   e'   soppresso   con  conseguente  scorrimento  della
numerazione dei successivi articoli.
  Nell'art.  16 (ex art. 17) il primo comma e' soppresso e sostituito
dal seguente:

  I  corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici.
L'ammissione agli anni successivi al primo e' subordinata al giudizio
favorevole  dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavori, e
ad eventuali prove di esame, approvati dal consiglio direttivo.
  A  giudizio  del consiglio direttivo, sentito il parere dei docenti
sotto  la  cui guida il perfezionando lavora, il perfezionamento puo'
essere prorogato di un anno.
  L'art. 17 e' soppresso e sostituito dal seguente:

  Qualora  la  Scuola  intenda istituire posti di perfezionamento con
borse  e  assegni  ministeriali,  o di altri enti pubblici o privati,
emanera' i relativi bandi in conformita' alle disposizioni di legge.
  Nell'art.  22  il  primo,  secondo  e ultimo comma sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:

  L'anno finanziario della Scuola coincide l'anno solare.
  Il  consiglio  direttivo  delibera sul bilancio preventivo entro il
mese di novembre.
  Il rendiconto consuntivo e' approvato dal consiglio direttivo entro
il mese di aprile.
  Il  secondo  comma  dell'art.  26  e'  soppresso  e  sostituito del
seguente:

  I  docenti  della  Scuola possono avere l'alloggio nei limiti delle
disponibilita' delle camere nella Scuola stessa, pagando, a titolo di
rimborso  spese, una quota fissata dal consiglio direttivo. Essi e il
personale  non docente in servizio presso la Scuola possono usufruire
altresi'  della mensa, pagando, a titolo di rimborso spese, una quota
fissata dal consiglio direttivo.
  L'ultimo comma dell'art. 28 e' soppresso e sostituito dal seguente:

  Non potra' essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso
abbia  compiuto  i  26  anni,  salvo  casi  del  tutto eccezionali da
valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.
  Nell'art. 31 e' aggiunto il seguente comma:

  Non potra' essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso
abbia  compiuto  i  30  anni,  salvo  casi  del  tutto eccezionali da
valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.
  E' aggiunto, infine l'art. 55 relativo alle norme transitorie:
  Art. 55 - Norme transitorie. - Fino all'esaurimento del ruolo fanno
parte   del   consiglio  direttivo  anche  due  rappresentanti  degli
assistenti  ordinari e dei professori incaricati esterni eletti - uno
per  ciascuna  classe  - nell'ambito della categoria di appartenenza.
Fanno inoltre parte dei consigli di classe i professori incaricati di
materie attinenti alle classi medesime.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 22 dicembre 1982

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1983
  Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 148