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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1157

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  3-8-1982 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli 88 e 89, concernenti la normativa relativa al personale insegnante di ruolo, sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 88. - L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo.
I posti di professore di ruolo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia sono determinati dalla tabella A annessa al presente statuto sia per la fascia dei professori ordinari e straordinari, sia per la fascia dei professori associati.
Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.
Art. 89. - Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori ordinari, straordinari ed associati le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori ordinari, straordinari ed associati, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le norme vigenti per il corrispondente personale delle università statali.
Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni.
Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.
Nel caso di decesso durante l'attività di servizio la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.
All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.
Gli articoli 90, 91 e 92, concernenti la normativa relativa ai ricercatori, assistenti di ruolo ad esaurimento lettori, sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 90. - I ricercatori universitari svolgono i compiti di cui alla normativa in vigore nelle università statali; nella prima applicazione i posti di ricercatori universitari verranno conferiti, previo giudizio di idoneità, secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Gli assistenti collaborano con il professore alla ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono essere affidati i corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.
Art. 91. - I posti di ricercatori universitari e di assistenti, questi ultimi come ruolo ad esaurimento, sono determinati rispettivamente nelle tabelle B-bis e B annesse al presente statuto.
Art. 92. - Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai ricercatori universitari, agli assistenti ed ai lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo alle università statali ed in particolare per i ricercatori le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e dell'assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 89.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 382