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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1157

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 3-8-1982
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto del libero Istituto universitario di medicina e
chirurgia  di  L'Aquila,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  25  giugno  1969,  n.  425  e  modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  agosto  1970,  n. 800, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero
Istituto   universitario  di  medicina  e  chirurgia  di  L'Aquila  e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzioni di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo   statuto  del  libero  Istituto  universitario  di  medicina  e
chirurgia   di   L'Aquila,  approvato  e  modificato  con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Gli  articoli  88  e  89,  concernenti  la  normativa  relativa  al
personale  insegnante  di  ruolo,  sono  soppressi  e sostituiti come
segue:
  Art.  88.  - L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di
ruolo.
  I posti di professore di ruolo del libero Istituto universitario di
medicina  e  chirurgia  sono  determinati  dalla tabella A annessa al
presente  statuto  sia  per  la  fascia  dei  professori  ordinari  e
straordinari, sia per la fascia dei professori associati.
  Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal regio decreto 20
giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.
  Art.  89.  -  Per  quanto  non  previsto  nel presente statuto sono
applicabili  ai  professori  ordinari,  straordinari  ed associati le
norme   sullo   stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico  dei
professori  ordinari, straordinari ed associati, previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le
norme  vigenti  per  il  corrispondente  personale  delle universita'
statali.
  Ai  fini  del trattamento di previdenza, il personale insegnante di
ruolo  e'  iscritto  all'assicurazione generale per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni.
  Tale  personale  ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio,
ad  indennita'  di  buonuscita nella misura prevista per i dipendenti
statali.
  Nel  caso  di  decesso  durante l'attivita' di servizio la predetta
indennita'  di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le
norme vigenti in materia per il personale statale.
  All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.
  Gli  articoli  90,  91  e  92, concernenti la normativa relativa ai
ricercatori,   assistenti  di  ruolo  ad  esaurimento  lettori,  sono
soppressi e sostituiti come segue:
  Art.  90.  -  I  ricercatori universitari svolgono i compiti di cui
alla  normativa  in  vigore  nelle  universita'  statali; nella prima
applicazione  i posti di ricercatori universitari verranno conferiti,
previo  giudizio  di  idoneita',  secondo le procedure previste dagli
articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
  Gli   assistenti   collaborano   con  il  professore  alla  ricerca
scientifica;  essi  sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo
nell'attivita'  didattica; ad essi possono essere affidati i corsi di
lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.
  Art.  91.  -  I  posti di ricercatori universitari e di assistenti,
questi   ultimi   come   ruolo   ad   esaurimento,  sono  determinati
rispettivamente nelle tabelle B-bis e B annesse al presente statuto.
  Art.  92.  -  Per  quanto  non  previsto dal presente statuto, sono
applicabili  ai  ricercatori  universitari,  agli  assistenti  ed  ai
lettori   dell'istituto   le   norme   sull'assunzione,  sullo  stato
giuridico,   sull'ordinamento   delle   carriere  e  sul  trattamento
economico  degli  assistenti  e dei lettori di ruolo alle universita'
statali  ed  in  particolare  per  i ricercatori le norme sullo stato
giuridico  e  sul  trattamento  economico  contenute  nel decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Ai   fini   del   trattamento   di   cessazione   del   servizio  e
dell'assistenza  sanitaria,  si  osservano  le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 89.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                  BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1982
  Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 382