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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. 1436

Applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 31-5-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'accordo di associazione fra la Comunita' economica europea
e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962,
n. 1002;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962,
n.  1854,  concernente  l'esecuzione  della  convenzione  relativa ai
metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.;
  Visto  l'allegato I del citato accordo di associazione e successive
modifiche apportate in virtu' dell'art. 15 dell'accordo stesso;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
687,   concernente  la  applicazione  del  diritto  per  traffico  di
perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia;
  Viste le decisioni del Consiglio di associazione numero 2/67 del 25
luglio  1967,  n.  3/68  del  29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno
1970,   relative  all'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  8
dell'accordo  di  associazione alle merci ottenute negli Stati membri
della Comunita';
  Vista  la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica
italiana,  approvata  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive
aggiunte e varianti;
  Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;
  Visto  l'art.  3  della  citata  legge 28 giugno 1962, n. 1002, che
conferisce  al  Governo  la delega ad emanare, fino alla scadenza del
periodo   transitorio   stabilito  dall'articolo  6  dell'accordo  di
associazione,  con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme
necessarie  a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di
associazione;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per  l'agricoltura  e
foreste, e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'ammontare  del  diritto  per  traffico  di perfezionamento per le
merci esportate verso la Grecia, previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, e' commisurato, a
decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote
del  dazio  iscritto  nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio
iscritto  nella  tariffa  nazionale  armonizzata  per  i  prodotti di
competenza  della  Comunita'  europea  del carbone e dell'acciaio, in
conformita'  con  le  decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67
del  25  luglio  1967,  n.  3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29
giugno 1970:
    40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
    50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
    60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.