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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1972)
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Testo in vigore dal:  7-9-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la CEE;
Vista la Decisione n. 5/65 del Consiglio di associazione in data 26 gennaio 1966, relativa all'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità nonché ai prodotti petroliferi ottenuti in Grecia;
Visto l'allegato 1 del citato Accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtù dell'art. 15 dello Accordo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;
Visto l'art. 3 della citata legge 28 luglio 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo di associazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, tesoro, bilancio, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Per le merci esportate verso la Grecia, che siano state ottenute con impiego parziale o totale di prodotti temporaneamente importati da Paesi terzi, il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, numero 1854, è subordinato al pagamento di un diritto per traffico di perfezionamento in conformità della Decisione n. 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.