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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1962, n. 1854

Esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1862.

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Testo in vigore dal:  13-2-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, concernente la ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962, a decorrere dal 1 novembre 1962 in conformità all'art. 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963

Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 13. - VILLA