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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1972)
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Testo in vigore dal: 7-9-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'Accordo di associazione fra la Comunita' Economica Europea
e  la Grecia ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962,
n. 1002;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962,
n.  1854,  concernente  l'esecuzione  della  Convenzione  relativa ai
metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la CEE;
  Vista la Decisione n. 5/65 del Consiglio di associazione in data 26
gennaio  1966,  relativa all'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di
associazione  alle  merci ottenute negli Stati membri della Comunita'
nonche' ai prodotti petroliferi ottenuti in Grecia;
  Visto  l'allegato 1 del citato Accordo di associazione e successive
modifiche apportate in virtu' dell'art. 15 dello Accordo stesso;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960,
n.  1584,  che  da'  applicazione  alla  Decisione  del Consiglio dei
Ministri  della  Comunita' Economica Europea del 13 febbraio 1960 che
stabilisce  la  Tariffa  doganale  comune  e  successive  aggiunte  e
modificazioni;
  Vista  la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica
italiana  approvata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26
giugno 1965, n. 723;
  Vista  la  legge  doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive
aggiunte e varianti;
  Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;
  Visto  l'art.  3  della  citata  legge 28 luglio 1962, n. 1002, che
conferisce  al  Governo  la delega ad emanare, fino alla scadenza del
periodo   transitorio   stabilito  dall'articolo  6  dell'Accordo  di
associazione,  con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme
necessarie  a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo di
associazione;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri  per  gli  affari  esteri,  tesoro,  bilancio,  industria  e
commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  merci  esportate verso la Grecia, che siano state ottenute
con  impiego  parziale o totale di prodotti temporaneamente importati
da  Paesi  terzi,  il rilascio del certificato di circolazione di cui
all'art.  2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata
a  Bruxelles  il  26  settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del
Presidente   della  Repubblica  31  ottobre  1962,  numero  1854,  e'
subordinato   al   pagamento   di   un   diritto   per   traffico  di
perfezionamento  in conformita' della Decisione n. 5/65, adottata dal
Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.