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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1972)
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Testo in vigore dal:  31-5-1972
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Art. 3


Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo art. 1 è commisurato al 30% del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero, del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata, per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 della Decisione 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13 dicembre 1971, n. 1436 ha disposto (con l'art. 1) che "L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, è commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in conformità con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970:
40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
60%, a decorrere dal 1 luglio 1970".