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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1971, n. 1391

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-4-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di  concerto
con il Ministro per la sanita'; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento  della  successiva
numerazione sono, inseriti i seguenti nuovi  articoli  relativi  alla
istituzione della scuola per tecnici  di  radiologia  medica  (scuola
diretta a fini speciali). 
 
               Scuola per tecnici di radiologia medica 
                  (Scuola diretta a fini speciali) 
 
  Art.  217.  -  E'  istituita  presso  l'Universita'  di   Pavia   e
nell'ambito  dell'ospedale  policlinico  S.  Matteo  una  scuola  per
tecnici di radiologia medica. 
  Il funzionamento della scuola e' in accordo con gli articoli  della
legge n. 1103 del 4 agosto 1965 e' del  relativo  regolamento  del  6
marzo 1968, n. 160. 
  Compito della scuola e' la preparazione dei tecnici  di  radiologia
medica secondo l'intendimento indicato nell'art. 13 di detta legge. 
  Art. 218. - La scuola e' gestita e amministrata  dalla  Universita'
di Pavia. I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  della  scuola
gravano sui fondi dell'istituto. 
  Art. 219. - La direzione della  scuola  e'  affidata  al  direttore
dell'istituto di radiologia. 
  Nel  caso  di  vacanza  del  posto   di   direttore   dell'Istituto
universitario di radiologia la direzione della  scuola  e'  affidata,
nei modi previsti all'art. 9 della legge del 4 agosto 1965, n.  1103,
alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione
della competente autorita' di sostituire il titolare mancante. 
  Art. 220. - Il direttore della scuola ha la  piena  responsabilita'
didattica e  funzionale  della  scuola,  nei  confronti  della  quale
esercita costante opera di vigilanza e di controllo. 
  Il personale insegnante risponde direttamente  verso  il  direttore
della scuola dell'insegnamento affidatogli. 
  Il direttore della scuola convoca, quando  lo  crede  opportuno,  e
presiede  il  consiglio  degli  insegnanti,  per  trattare  questioni
generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi
i deliberati al consiglio  di  amministrazione  dell'universita'  per
provvedimenti di competenza. 
  Art. 221. - Gli  insegnanti  della  scuola  vengono  scelti  fra  i
docenti universitari e ospedalieri dell'istituto di radiologia. 
  L'insegnamento puo' essere affidato a  docenti  della  facolta'  di
medicina e chirurgia e di altre facolta' universitarie,  o  a  medici
ospedalieri non dipendenti  dall'insegnamento  puo'  essere  affidato
anche ad altri esperti che siano muniti del diploma  di  abilitazione
di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1965,  n.  1103  e  che  siano
iscritti negli appositi albi previsti dalla legge. 
  Art. 222. - Possono essere ammessi alla scuola allievi  di  ambo  i
sessi. 
  Art. 223. - Gli aspiranti all'ammissione alla scuola devono  essere
in possesso di diploma di istruzione secondaria  di  1°  grado,  aver
compiuto il diciassettesimo anno alla data del 31 dicembre  dell'anno
scolastico cui si riferisce la  domanda  di  ammissione  e  non  aver
superato il 32° anno di eta', salve le maggiorazioni di  legge  (vedi
art. 10 del regolamento). 
  Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alla  scuola,  in
aggiunta al diploma di istruzione secondaria di 1° grado predetto, il
possesso di qualsiasi diploma di  scuola  professionale  o  di  altro
genere. 
  Art. 224. - Il corso di studi e' di tre anni. 
  Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi. 
  E' prevista la possibilita' che allievi iscritti  ad  altre  scuole
per tecnici di radiologia  si  trasferiscano  presso  questa  scuola,
purche' possano documentare di avere frequentato con profitto fino al
momento del trasferimento. Questo comunque non deve avvenire oltre la
meta' dell'anno scolastico. 
  Art. 225. - Il numero massimo degli allievi e' fissato  in  ventuno
(21) e cioe' sette (7) per ogni anno. 
  Art. 226. - Non sono ammesse abbreviazioni della durata  del  corso
di studio. 
  Art. 227. - Gli aspiranti all'ammissione  devono  fare  domanda  al
direttore  della  scuola  entro  il  termine  di  10   giorni   prima
dell'inizio dell'anno scolastico. La domanda  deve  essere  corredata
dei documenti previsti all'art. 11 del regolamento del 6 marzo 1968 e
che verranno indicati negli appositi bandi. 
  Come stabilito dall'art. 12 del regolamento del 6  marzo  1968  gli
allievi ammessi  devono  preliminarmente  essere  sottoposti  ad  una
visita medica generale con particolare  riferimento  alle  condizioni
ematologiche, da parte di uno o piu' sanitari designati dal consiglio
di amministrazione dell'universita'. 
  Sull'ammissione degli aspiranti decide il  direttore  della  scuola
nei limiti dei posti  stabiliti.  Gli  aspiranti  sono  ammessi  alla
scuola con provvedimento del direttore secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione della domanda, salvi criteri  preferenziali  fissati
nel terzo comma dell'art. 4 della legge n. 1103 del 4 agosto 1965. 
  I minori di anni ventuno possono essere  ammessi  alla  scuola  con
l'esplicito consenso scritto del padre o di chi  esercita  la  patria
potesta' o tutela. 
  I  bandi  per   l'iscrizione   verranno   inviati   agli   istituti
universitari di radiologia, di radiobiologia e di medicina  nucleare,
nonche' agli ospedali e ai principali enti pubblici. 
  L'iscrizione e la frequenza alla scuola sono gratuite. 
  Art. 228. - Al termine di ogni anno scolastico gli  allievi  devono
sostenere un colloquio sulle materie di insegnamento  del  rispettivo
anno. 
  Verra'  eseguito  uno  scrutinio  calcolando  la  media  dei   voti
riportati  dall'allievo,  nell'anno,  per  il  profitto  di  ciascuna
materia. Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi
non ottengono  il  passaggio  all'anno  successivo,  se  trattasi  di
allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi  di  allievi
del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione  estiva  per
il conseguimento del titolo di abilitazione. 
  Al termine del corso di studio gli allievi sosterranno una prova di
esame orale e pratica.  Tale  prova  si  svolgera'  in  due  sessioni
secondo le modalita' stabilite all'art.  17  del  regolamento  del  4
marzo 1968. Ogni membro della  commissione  esaminatrice  dispone  di
dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di  dieci
punti per la prova pratica. Per conseguire il diploma l'allievo  deve
riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio
totale a disposizione della commissione. 
  Art. 229. - La commissione  esaminatrice  e'  nominata  dal  medico
provinciale, che la presiede ed e' composta: 
 
    a) dal direttore della scuola; 
    b)  da  un  primario  ospedaliero  di  ruolo  della  specialita',
designato dall'ordine dei medici della provincia; 
    c) da un docente di materia obbligatoria del corso di studio; 
    d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. 
 
  Un  funzionario  della  carriera   direttiva   amministrativa   del
Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario. 
  Le spese per il  funzionamento  della  commissione  di  esame  sono
liquidate dall'Universita' di Pavia. 
  Art.  230.  -  Il  corso  di  studi  comprende  lezioni   teoriche,
esercitazioni e tirocinio pratico. 
  Il  programma  di  insegnamento  e'  quello  indicato  dal  decreto
ministeriale del 19 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 20 dicembre 1968. 
  Il  primo  anno  di  studio  comprende  solo  lezioni  teoriche  ed
esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi
con gli ammalati. 
  Gli allievi non possono rimanere occupati per piu' di  sei  ore  al
giorno comprendendo in questo periodo tanto il tempo  delle  lezioni,
quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico,  che
non possono superare le due ore giornaliere. 
  Durante le esercitazioni e il  tirocinio  pratico  ciascun  allievo
deve essere munito di  idonei  mezzi  di  protezione,  nonche'  degli
apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti. 
  Art. 231.  -  Il  tirocinio  degli  allievi  presso  l'istituto  di
radiologia dell'Universita' di Pavia, non da' luogo ad alcun rapporto
di  lavoro  con  l'universita',  che  e'  esonerata  dall'obbligo  di
corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario  e
qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale. 
  L'universita' per  contro  provvede  con  i  mezzi  a  disposizione
dell'istituto di radiologia alla assicurazione degli  allievi  contro
gli infortuni, le malattie e le lesioni causate da raggi X e sostanze
radioattive  e  provvede  a  ricoverarli  gratuitamente  in  caso  di
malattia acuta contratta durante il corso. 
  Art. 232. - Le visite mediche preventive, i controlli sanitari,  di
laboratorio e dosimetrici, richiesti all'art. 12 del regolamento  del
6 marzo 1968 e della legge del  20  febbraio  1958,  n.  93,  vengono
svolti   presso   il   servizio   di   radioprotezione    funzionante
nell'istituto di radiologia. 
  Le  documentazioni  relative  verranno  accluse  ai  fascicoli  dei
singoli allievi. 
  Art. 233. - Le trasgressioni di  cui  gli  allievi  si  siano  resi
colpevoli  nell'adempimento  dei  doveri  scolastici  debbono  essere
riferiti immediatamente al direttore per i conseguenti  provvedimenti
disciplinari. 
  Per le infrazioni si applicano, in  quanto  compatibili,  le  norme
previste dalle disposizioni vigenti per  gli  istituti  professionali
dello Stato. 
  I provvedimenti che non  implicano  l'allontanamento  dalla  scuola
sono di competenza del direttore. 
  I  provvedimenti  espulsivi  vengono  adottati  dal  consiglio  dei
professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola  e'
ammesso il  ricorso  per  motivi  di  legittimita'  e  di  merito  al
consiglio di amministrazione dell'Universita' di Pavia. 
  Art. 234. - La scuola si avvale degli  impianti  e  dei  mezzi  per
l'insegnamento e per il tirocinio gia' esistenti presso l'istituto di
radiologia dell'universita'. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                    MISASI - MARIOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1972 
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 147. - VALENTINI