stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1983)
Testo in vigore dal:  16-10-1965

Art. 9


La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.
La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.