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LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1983)
Testo in vigore dal:  16-10-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
La vigilanza si estende:
a) alla formazione tecnico-professionale;
b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
c) all'esercizio dell'arte predetta.