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LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1983)
Testo in vigore dal:  24-2-1983
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Art. 4


Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica possono essere istituite presso istituti universitari ed ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.
((A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-84 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa in gabinetti radiologici.
Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva))
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