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LEGGE 2 luglio 1971, n. 599

Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  1-9-1971 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.